La remunerazione del servizio di riscossione, a carico del contribuente, va riferita esclusivamente alla riscossione tramite ruolo e all’attività dei concessionari, e non alla diversa e speciale ipotesi dell’ingiunzione fiscale, salve diverse ed espresse previsioni, posto che diversamente verrebbe violata la riserva di legge in tema di imposizione tributaria.
Con sentenza 12 giugno 2012, n. 3413, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l’ingiunzione fiscale costituisce procedimento speciale che gli Enti locali possono adottare solo per il caso in cui procedano direttamente all’accertamento ed alla riscossione, ovvero ne dispongano l’affidamento, anche disgiunto, a soggetti terzi. Tale procedimento non prevede l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento quali passaggi necessari ai fini dell’esecutività della pretesa.
L’ingiunzione fiscale costituisce, infatti, essa stessa titolo esecutivo e non rientra nell’ambito di applicazione delle previsioni legislative disciplinanti l’aggio del concessionario del servizio di riscossione, le quali espressamente fanno riferimento alla sola iscrizione a ruolo. Con la precisazione che nemmeno la norma che inibisce maggiori oneri per il contribuenti in caso di affidamento a terzi del servizio, può fornire argomentazioni sufficienti a sostenere l’equiparazione dei due strumenti di riscossione.
E’ ragionevole, infatti, attribuire il riferimento al “divieto di aggravio economico” non già alla concorrente procedura di riscossione mediante ruoli ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall’amministrazione, in quanto il legislatore ha voluto chiarire che l’affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione delle procedura da parte degli uffici comunali.