Le variazioni delle percentuali delle quote di partecipazione in associazioni di artisti e professionisti non determinano una variazione della compagine sociale: le quote vengono semplicemente “redistribuite” con il fine di determinare una corrispondenza tra l’apporto di ciascun associato, la quota di partecipazione e il diritto alla percezione degli utili. Non si tratta, quindi, di una causa di esclusione o di cessazione dell’efficacia del concordato preventivo biennale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 2024.
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