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Il controllo rilevante per lo scambio di partecipazioni mediante conferimento

Il Controllo Rilevante Per Lo Scambio Di Partecipazioni Mediante Conferimento

In tema di scambio di partecipazioni mediante conferimento, anche se l’art. 177, comma 2, del TUIR fa esclusivo riferimento all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., è ragionevole computare, a tali fini, anche i diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società “target” spettanti a società controllate (di diritto) dalla conferitaria. È la soluzione individuata dal documento redatto da Deloitte STS che affronta la questione del conferimento di partecipazioni e “neutralita’ indotta”.

Nel documento n. 5 di ottobre 2023 de “I casi del Think Tank”, intitolato “Il Conferimento di partecipazioni e “neutralita’ indotta”: Il controllo di Diritto” Deleoitte STS analizza la nozione di controllo rilevante agli effetti della disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento e la possibilità di considerare i diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società “target” spettanti a società controllate (di diritto) dalla conferitaria.

La soluzione

Deleoitte STS evidenzia come nei casi di scambio di partecipazioni mediante conferimento realizzato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR, al fine di verificare la sussistenza dell’acquisizione del controllo della società conferitaria sulla società “target” è ammissibile considerare anche i diritti di voto nell’assemblea ordinaria di tale ultima società spettanti a società controllate dalla conferitaria.

In pratica secondo Deleoitte STS anche se l’art. 177, comma 2, del TUIR fa esclusivo riferimento all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., è ragionevole computare, a tali fini, anche i diritti di voto di cui al comma 2 del medesimo art. 2359 c.c.

L’orientamento di Deleoitte STS

Questa interpretazione appare corretta poiché il comma 2 dell’art. 2359 c.c. costituisce il naturale “complemento” del precedente comma 1 ed è fondato supporre che il richiamo dell’art. 177 del TUIR al comma 1, n. 1), dell’art. 2359 c.c. abbia inteso escludere soltanto i successivi numeri 2) e 3) della medesima disposizione (controllo non di diritto).

Inoltre, tale interpretazione è in linea con la ratio che caratterizza la disciplina dei conferimenti indicati al comma 2 dell’art. 177 del TUIR, che prevede un regime di neutralità indotta laddove sia acquisita una partecipazione che permetta alla conferitaria di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società scambiata.

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