Il decreto sulle sanzioni delimita i reati di omesso versamento
- 28 Febbraio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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La crisi non transitoria di liquidità esclude la punibilità
Per gli omessi versamenti di IVA e ritenute viene previsto uno scudo che può garantire la non punibilità.
La previsione recepisce così l’art. 20 della legge delega che aveva anticipato l’intenzione di “rivedere i profili relativi alla effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, nell’ipotesi di sopraggiunta impossibilità a far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso”.
Anche se la delega non aveva specificato a quali reati dovesse applicarsi tale principio, era abbastanza evidente che si trattasse dei reati di omesso versamento, fattispecie spesso non connotate da dolo ma da una obiettiva crisi economica del contribuente.
Il decreto delegato dovrebbe ora porre fine a tale querelle, individuando i casi (inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi, mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni pubbliche, non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi) in cui gli omessi pagamenti non dipendenti da fatti ascrivibili al contribuente faranno venir meno l’elemento soggettivo e, di conseguenza, assicureranno la non punibilità.
Il piano di dilazione esclude il reato
Altra causa di non punibilità per i reati di omesso versamento prevista dal decreto delegato sule sanzioni è il pagamento a rate del debito tributario.
In particolare, il legislatore ha previsto che i reati si perfezionano al superamento della soglia di punibilità di 250.000 euro per l’omesso versamento IVA e di 150.000 euro per le ritenute, sempre che:
a) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali;
b) si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l’ammontare del debito residuo sia comunque superiore a 50.000 euro per le ritenute e 75.000 euro per l’IVA. In sostanza, se il contribuente perde il diritto di avvalersi delle dilazioni per aver saltato le scadenze previste, le soglie sono abbattute di un terzo rispetto a quelle previste in via ordinaria.
Posticipato il termine di commissione dei reati
Il decreto delegato, infine, posticipa i termini di commissione degli illeciti.
Per quanto concerne il reato di omesso versamento delle ritenute, la disposizione attuale prevede, infatti, che risponde del reato di cui all’art. 10-bis “chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”. Il decreto sanzioni fa slittare questo termine al “31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta”.
Per l’omesso versamento di IVA, invece, il termine attuale del “versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo” è sostituito dal “31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale”.
I contribuenti avranno quindi più tempo per mettersi al riparo da eventuali condotte penalmente rilevanti.