Il diritto tributario avrà (finalmente) la forma di un vero Codice?
- 2 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La riscrittura della disciplina sostanziale dovrebbe, tuttavia, tenere conto di una questione (di metodo) preliminare, che finora è passata in secondo piano: quale forma avrà la legislazione tributaria riformata?
In una prima fase, che si dovrebbe concludere entro un anno, dovrebbe realizzarsi “il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici” (art. 21, comma 1, cit.).
Il riferimento allo strumento del “testo unico” sembrerebbe prefigurare una mera attività di semplificazione normativa.
Tuttavia, non solo i testi unici di prossima emanazione (sotto forma di “uno o più decreti legislativi”) avranno forza di legge, scaturendo da un atto di delegazione di fonte parlamentare, ma rispetto alle disposizioni esistenti all’Esecutivo è affidato espressamente il potere di:
– verificarne la vigenza e la pertinenza alla materia tributaria (attraverso la “puntuale individuazione delle norme vigenti”);
– riscontrarne l’efficacia nel tempo e l’eventuale contenuto antinomico (disponendo l’“abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali”);
– adeguarne il lessico e correggerne l’interpretazione (per migliorarne la “coerenza giuridica, logica e sistematica”);
– ordinarle in base ad una nuova impostazione (“organizza[ndole] per settori omogenei”);
– coordinarle “sotto il profilo formale e sostanziale” con le altre disposizioni di legge e
– curarne la revisione (attraverso “l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore”).
Non ci dovremmo attendere, quindi, un mero “riordino” tecnico di disposizioni: il Governo è incaricato non solo di redigere nuovi testi di conoscenza del diritto, ma anche di emanare nuovi atti di produzione del diritto.
Tale attività di innovazione normativa risulterà ancora più significativa nella seconda fase di attuazione della delega, che dovrebbe concludersi entro i prossimi cinque anni, nell’ambito della quale l’Esecutivo è chiamato a realizzare “il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice” (art. 21, comma 2, della legge n. 111/2023).
Ritorna, quindi, in campo l’ambiziosa proposta di una codificazione di settore.
Il diritto tributario a venire avrà (finalmente) la forma di un vero Codice?
La legge delega, nonostante l’incongrua rubrica del suo Titolo IV (“Testi unici e Codici”), sembra accogliere l’idea forte di “un” (solo) “codice”, articolato in una parte generale, che dovrebbe recepire i princìpi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e regolare unitariamente gli “istituti comuni del sistema fiscale”, e in una parte speciale, contenente “la disciplina delle singole imposte” (art. 21, comma 2, cit.).
Si preannuncia, quindi, l’adozione non di una mera “raccolta” di disposizioni fiscali, ma di un provvedimento normativo del tutto nuovo, organico (in quanto finalizzato a regolare “tutti i tributi”), sistematico (per il coordinamento logico delle singole norme), tendenzialmente stabile nel tempo e necessariamente sostitutivo di tutta la legislazione tributaria previgente.
Tuttavia, se il Codice di futura introduzione è destinato ad assumere – come ci si augura – un ruolo centrale nel nostro ordinamento (di accentramento, cioè, di soluzioni tecniche chiare, uniformi e coerenti), oltre che di interpretazione e integrazione rispetto a qualsiasi altra disposizione fiscale (destinata a divenire speciale, in quanto “di specie” rispetto all’unica disciplina a carattere generale rappresentata dal Codice), per indirizzare tale fondamentale attività di codificazione affidata al Governo le nostre assemblee elettive avrebbero dovuto dettare princìpi e criteri direttivi – qui sì – il più possibile analitici.
Invece, la “previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi” (art. 21, comma 2, lett. b), cit.) e relativa a profili costitutivi del dovere fiscale (come la definizione di “soggetto passivo” e “obbligazione tributaria”) e dell’attuazione del rapporto d’imposta (nella legge si fa genericamente riferimento a: “dichiarazione”, “accertamento”, “riscossione”, “sanzioni” e “processo”) risulta del tutto indefinita (soprattutto se confrontata con i criteri di codificazione dettagliati nella delega della “riforma Tremonti” del 2003), oltre che sprovvista dell’indicazione di una puntuale procedura di attuazione.
La codificazione presuppone un’opera complessa di sistematizzazione astratta e tecnicamente unitaria della materia fiscale: non basta un semplice “riassetto” delle disposizioni vigenti.
Al fine di “semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l’efficienza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria” (art. 21, comma 2, cit.), non è sufficiente un nuovo testo normativo ordinato: è necessario un atto ordinante, di princìpi e regole, che orienti la soluzione dei problemi e costituisca un argine condiviso contro l’incertezza e l’arbitrio.