Gli atti emessi dalle amministrazioni fiscali devono essere motivati dai presupposti di fatto e dalle ragioni di diritto che ne hanno determinato l’emissione. Ciò costituisce la motivazione dell’atto impositivo che, alla luce dell’insegnamento della Cassazione, non può essere modificata, integrata, o addirittura sostituita in sede contenziosa. Il legislatore della riforma fiscale ha recepito l’esigenza di esplicitare tale divieto nello Statuto dei diritti del contribuente. Nel panorama dei tributi locali, qualche riflessione particolare merita l’impugnazione dell’avviso di pagamento TARI, atto “atipico” impugnabile.
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