Il giudicato penale di assoluzione non ha rilevanza automatica sul processo tributario

Nel processo tributario, l’efficacia della sentenza penale di assoluzione del contribuente passata in giudicato non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale, a causa delle limitazioni nell’acquisizione delle prove e della differente valutazione delle stesse. Il giudice tributario, quindi, come ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30941 depositata il 27 novembre 2019, non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva ed a recepirne i contenuti, ma dovrà valutare autonomamente il materiale probatorio e la condotta del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate notificava al rappresentante legale di una società degli avvisi di accertamento, per l’esposizione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, con l’uso di fatture per operazioni inesistenti, dai quali però emergevano anche profili penali. I giudici di merito tributari, in primo grado, rigettavano le doglianze del contribuente, ma la commissione regionale riformava la sentenza, sul presupposto che nelle more era intervenuta una sentenza penale di assoluzione piena, per insussistenza del reato. Avverso detta pronuncia, l’Amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione, in quanto emessa in violazione del principio del doppio binario, che sancisce la completa indipendenza ed autonomia dei due processi.

La decisione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30941 depositata il 27 novembre 2019, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità, in via preliminare, richiamando quanto disposto dall’art. 654 cpp, ribadiscono che l’efficacia del giudicato penale non produce effetti vincolanti per il processo tributario, per due ordini di ragioni specifiche. Il primo, prosegue la Corte, emerge in sede di acquisizione delle prove nel processo tributario, ove vigono delle stringenti limitazioni per l’escussione della prova testimoniale; il secondo si manifesta nella fase di valutazione degli elementi probatori, i quali anche se si tratta di mere presunzioni irrilevanti ai fini dell’emissione di una pronuncia penale, possono essere ritenuti sufficienti. Pertanto, secondo la Corte, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in detta materia, sulla base dell’estensione automatica delle risultanze acquisite nel corso del processo penale; questi, deve invece verificarne l’effettiva rilevanza nonché effettuare un autonomo apprezzamento degli elementi emersi in sede di accertamento, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione. Nel caso di specie la CTR annullava gli avvisi di accertamento notificati, dichiarati illegittimi, solo sulla mera assoluzione con formula piena in sede penale, senza effettuare un’autonoma valutazione.

Da qui l’accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Copyright © – Riproduzione riservata

Corte di Cassazione, sez. V civile, ordinanza 27/11/2019 n. 30941

Fonte