Il modello 730 cambia: la guida completa alle novità

Chi utilizza il modello
Più nello specifico, stando alle tabelle dell’agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2020: sono pensionati o lavoratori dipendenti; le persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente; i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; i sacerdoti della Chiesa cattolica; i giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive; le persone impegnate in lavori socialmente utili; i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno; il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;?i lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa; i?
produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Gli eredi
Le novità contenute nel modello 730 appena pubblicato dall’agenzia sono molte, a partire dagli eredi, che potranno usare il modello per presentare la dichiarazione delle persone decedute. Il cambiamento riguarda la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020.

Gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto con i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. Il 730, in questo caso, non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede, ma dovrà essere presentato tramite un Caf o un professionista o tramite spedizione telematica all’agenzia delle Entrate.

Nuovo limite per i figli a carico
Passiamo ai figli a carico. Dalle dichiarazioni relative al 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4mila euro. Vuol dire che potranno essere considerati a carico solo i figli che abbiano percepito redditi inferiori a questa cifra.

Impatriati
Altra novità riguarda gli impatriati. Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a partire dal 30 aprile del 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Questa misura – va ricordato – è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

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