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Il modello IVA/2024 si adegua alla riforma fiscale

Il Modello Iva/2024 Si Adegua Alla Riforma Fiscale

I modelli da utilizzare nel 2024

– il modello IVA/2024, che deve essere utilizzato da tutti i soggetti IVA, ad eccezione di quelli che possono utilizzare il modello IVA BASE/2024;

– il modello IVA BASE/2024, versione semplificata del modello di dichiarazione annuale, utilizzabile esclusivamente dai soggetti IVA che nel 2023 hanno applicato il tributo secondo le regole generali (ad esempio non possono utilizzare il modello coloro che hanno applicato i regimi speciali IVA e altri soggetti individuati puntualmente dalle istruzioni).

Nel caso in cui la società si trovi in liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa, a partire dal periodo d’imposta 2023, dovrà utilizzare il nuovo modello IVA 74-bis, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento 7 febbraio 2023, n. 36026/2023.

Tale modello riguarda esclusivamente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa ed è riservato ai curatori e ai commissari liquidatori.

L’Amministrazione finanziaria ha inoltre esteso alle operazioni eseguite nel 2023 il periodo sperimentale di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.

In base a tale programma l’Agenzia delle entrate fornisce ai soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei registri IVA, della liquidazione periodica e della dichiarazione annuale in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa.

I soggetti passivi sono esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri se convalidano o integrano i dati proposti dall’Agenzia.

Il periodo sperimentale è stato esteso anche al 2024 dal provvedimento del 19 gennaio 2024, n. 11806, il quale ha inoltre reso disponibile ai soggetti destinatari dei documenti precompilati IVA e ai loro intermediari delegati una funzione che permette di scaricare in forma massiva i seguenti documenti elaborati dall’amministrazione finanziaria:

– bozze dei registri IVA mensili;

– prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

– bozza delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

– bozza della dichiarazione IVA annuale.

Per visualizzare la dichiarazione IVA annuale precompilata occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”.

Come e quando presentare la dichiarazione

Assonime ricorda come la dichiarazione annuale IVA debba essere presentata fra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, esclusivamente in via telematica.

I soggetti passivi che intendono effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) per il quarto trimestre con la dichiarazione annuale IVA devono presentare il modello entro il 29 febbraio.

In tale ipotesi i dati del quarto trimestre devono essere indicati nel quadro VP, la cui composizione riproduce l’omonimo quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Una volta presentata la dichiarazione annuale è possibile chiedere a rimborso o utilizzare l’eccedenza a credito fin dal primo giorno del periodo di imposta successivo fino a 5.000 euro, mentre il credito eccedente tale soglia può essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione che deve necessariamente recare il visto di conformità.

La circolare n. 3/2024 di Assonime sottolinea che la dichiarazione IVA si considera valida anche se presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini, con l’applicazione delle sanzioni amministrative che possono essere ridotte a 1/10 del minimo tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Pertanto, la dichiarazione IVA 2024 deve essere trasmessa entro il 29 luglio per non essere considerata omessa.

Come e quando versare l’imposta dovuta

Assonime ricorda inoltre che il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere effettuato entro il 18 marzo in un’unica soluzione (in quanto il 16 marzo cade di sabato), oppure rateizzando le somme dovute da tale data.

Secondo la nuova formulazione dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, il soggetto passivo IVA può rateizzare il versamento e, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, senza necessità di preventiva opzione in sede di dichiarazione periodica e con possibilità di chiudere il versamento entro il 16 dicembre, anziché il 16 novembre (termine previgente).

Qualora il saldo IVA 2023 non venga versato entro il 16 marzo 2024 può alternativamente essere versato:

– entro il 1°luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) in un’unica soluzione, maggiorando la somma da versare, al netto di compensazioni, degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, oppure rateizzando le somme dovute al 30 giugno (per un massimo di sei rate) maggiorando dello 0,33% fisso mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima;

– entro il 31 luglio 2024, in un’unica soluzione, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno, al netto della compensazione, gli ulteriori interessi dello 0,40% oppure rateizzando le somme dovute al 30 luglio (per un massimo di cinque rate) maggiorando dello 0,33% fisso mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

La circolare ricorda inoltre che, nel caso di omessi versamenti 2023 da ravvedere, il tasso di interesse legale è stato ridotto dal 5% al 2,5% annuo dal D.M. 29 novembre 2023.

Le novità dei singoli quadri del modello IVA

Assonime analizza le principali novità rispetto al modello IVA dello scorso anno:

eliminazione del quadro VB, che era riferito a quei contribuenti che intendevano beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 2, comma 36-vicies ter, del D.L. n. 138/2011. Tale quadro è stato eliminato in quanto tali soggetti potranno ottenere la riduzione delle sanzioni senza l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto;

eliminazione del quadro CS, denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette”;

eliminazione del rigo VA16, nel quale dovevano essere indicati gli importi dei versamenti sospesi a seguito dell’emergenza Covid;

– nel rigo VO36, relativo agli esercenti attività oleoturistica di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, legge n. 205/2017, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e la detrazione del reddito nei modi ordinari, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario;

– per i contribuenti che applicano il regime IVA speciale applicabile ai produttori agricoli, è stata introdotta nel rigo VE4, la nuova percentuale di compensazione pari al 7% che sostituisce quella pari al 9,5 rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2022. Modifiche speculari sono state apportate nel quadro VF, nello specifico la nuova percentuale di compensazione del 7% è stata aggiunta nella sezione 3-B, nel rigo VF42, e nella sezione 1, nel rigo VF5. I successivi righi sono stati rinumerati di conseguenza, mentre i righi relativi alle operazioni con percentuale di compensazione del 9,5% sono stati soppressi;

– nel rigo VF34 è stato eliminato il campo 9, relativo a quelle operazioni che erano state considerate esenti IVA con diritto alla detrazione dell’imposta assolta, come ad esempio le cessioni di vaccini contro il Covid-19.

Nel quadro VL

Altra novità su cui la circolare si concentra in maniera specifica riguarda il rigo VL8, in cui è stato inserito il campo 3 al fine di indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.

Assonime precisa che il nuovo campo, per quanto concerne il Gruppo IVA, deve essere compilato dall’ex rappresentante del Gruppo che deve indicare il credito maturato nell’ultima dichiarazione presentata dal Gruppo IVA cessato, non richiesto a rimborso ma computato in detrazione dall’ex rappresentante nelle proprie liquidazioni periodiche o nella propria dichiarazione annuale.

Tale campo deve essere compilato, nell’ambito delle procedure di liquidazione dell’IVA di gruppo, dall’ex controllante che deve indicare il credito risultante dall’ultimo prospetto riepilogativo IVA 26 PR presentato, non chiesto a rimborso dalla ex controllante ma dalla stessa computato in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive alla cessazione della procedura di liquidazione.

Nel caso in cui il credito sia utilizzato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di interruzione della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, il campo va compilato nella dichiarazione relativa a tale anno successivo. L’importo relativo a tale credito deve essere riportato anche nel campo 1.

Ripristino in dichiarazione del credito IVA

Assonime analizza la risposta a interpello n. 10 del 17 gennaio 2024 dell’Agenzia delle Entrate riguardante la possibilità di ripristinare in dichiarazione il credito IVA che il contribuente aveva erroneamente ottenuto a rimborso nel periodo di non operatività, in base alla disciplina delle società non operative ma che può essere scomputato dall’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il contribuente in tali situazioni possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero previo versamento dell’imposta erroneamente rimborsata.

Tali somme riversate vanno indicate nel rigo VL40 e mediante tale esposizione la validità del credito oggetto del riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla dichiarazione stessa.

Nuovo limite per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità

Assonime conclude la propria analisi concentrandosi sul tema dell’innalzamento della soglia in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio negli ISA sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo del credito IVA in compensazione e per la richiesta del rimborso del credito IVA.

Tale soglia è stata innalzata dal D.Lgs. n. 1/2024 a 70.000 euro, rispetto ai precedenti 50.000 euro.

L’operatività del nuovo limite è ancorata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata questa nuova soglia più alta per l’apposizione del visto di conformità.

La circolare specifica che per questa ragione nelle istruzioni al modello IVA 2024 si continua a far riferimento alla precedente soglia di 50.000 euro, che pertanto risulta applicabile all’eventuale credito IVA 2023.

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