Il processo tributario telematico si aggiorna per conciliazione e condoni
- 13 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La piattaforma del processo tributario telematico è stata aggiornata per consentire il deposito (mediante upload) di atti e documenti previsti dalla nuova disciplina della conciliazione giudiziale e della prova testimoniale, nonché dalle norme che regolano la definizione agevolata delle controversie tributarie.
La nuova conciliazione giudiziale
Per il deposito degli atti riguardanti la conciliazione giudiziale, nel PTT sono state introdotte le voci:
– conciliazione proposta dal giudice – adesione
– conciliazione proposta dal giudice – non adesione
– conciliazione proposta dalla parte – adesione
– conciliazione proposta dalla parte – non adesione
La nuova prova testimoniale scritta
Nel processo tributario telematico sono state inserite due ulteriori voci per consentire la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale scritta, vale a dire:
– richiesta prova testimoniale
– deposito prova testimoniale.
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La definizione agevolata delle controversie tributarie
Il terzo intervento operato sul processo tributario telematico consente il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie:
Il condono prende avvio a seguito della domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione (comma 186), da presentare entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma (comma 195).
Il contribuente deve presentare apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata (comma 197): in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
In caso di deposito di tale documentazione, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione (comma 198).