Con la risposta a interpello n. 290 dell’11 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il mezzo proprio per l’espletamento dell’attività lavorativa.
In generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti dell’art. 51 TUIR.
In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.1, ha affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.).
Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato ulteriormente approfondito nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E, nella quale è stato chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:
– le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale)?
- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. Laddove il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l’espletamento dell’attività lavorativa, può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.
A cura della Redazione