Il sistema degli interessi tributari sarà modificato?

Considerazioni sulla situazione attuale dei tassi di interesse fiscali.

La sproporzione tra i tassi di interesse dovuti dall’Amministrazione finanziaria sui rimborsi dei tributi e i tassi di interesse dovuti dal contribuente per pagamenti non effettuati nei termini di scadenza è evidente: il tasso di interesse previsto per i pagamenti dell’Amministrazione è pari, ordinariamente all’1% semestrale, mentre il tasso di interesse previsto per i pagamenti effettuati dal contribuente oscilla tra il 2,5% e il 4,5%.

Le prospettive della legge delega fiscale

Quanto previsto nella lettera q) del comma 1 dell’art. 16 della legge 111/2023, nel Dossier n° 38/1 – Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale della Commissione Affari Costituzionali della Camera, è ricondotto tra le “misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria”.

Sembrerebbe, pertanto che il legislatore riconosca la disparità esistente tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria in tema di tassi di interessi fiscali, nell’obiettivo di rendere tale divario meno ampio, fino a, progressivamente, azzerarlo.

Certo, i termini utilizzati dal legislatore sono piuttosto equilibrati: nella legge non si fa riferimento all’equiparazione tra le posizioni del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria, ma si fa riferimento a un’armonizzazioneprogressiva, peraltro – dei tassi di interesse.

La terminologia utilizzata dovrebbe mettere in guardia il contribuente.

Che le aspettative dei contribuenti in materia di interessi fiscali verranno solo in parte riconosciute, infatti, sembrerebbe quindi già esplicitato nel testo della legge n. 111/2023. Questo sospetto si dipana quasi del tutto, diventando certezza, considerando che nelle note di lettura della disposizione relativa agli interessi fiscali, così come inserita nel disegno di legge delega fiscale, identica a quella di cui alla legge n. 111/2023, si legge che:

“Tenuto conto della differenza attualmente esistente tra tassi debitori e creditori e della disomogeneità della disciplina in materia di interessi, la disposizione della lettera m) del comma 1 delega il Governo a individuare principi e criteri direttivi che ne consentano l’armonizzazione”.

Il Governo, quindi, in altre parole, sembrerebbe autorizzato, non tanto a equiparare la posizione dell’Amministrazione finanziaria a quella del contribuente, quanto, invece, a individuare i criteri in base ai quali, nell’avvenire, si armonizzeranno le due posizioni.

In sintesi, sembrerebbe che il Governo possa prevedere solo le tempistiche secondo le quali sarà possibile giungere a un’equiparazione dell’Amministrazione finanziaria e del contribuente in rapporto agli interessi tributari.

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