Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Il sostegno Erasmus + non rileva per la deduzione del figlio a carico

Il Sostegno Erasmus + Non Rileva Per La Deduzione Del Figlio A Carico

La Corte di giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti nella Causa C?277/23 che ha ad oggetto il calcolo della deduzione di base a carattere personale per il figlio a carico che ha beneficiato di un sostegno alla mobilità.

Il programma Erasmus (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students) è stato concepito in riferimento a un periodo del Rinascimento durante il quale studenti e intellettuali potevano circolare liberamente in Europa.

Esso prende infatti il nome dal filosofo, filologo, teologo e umanista Erasmo da Rotterdam (1469-1536) il quale, desiderando essere cittadino del mondo, visse e lavorò in diverse regioni d’Europa. Egli riteneva infatti che solo i rapporti che intratteneva con gli altri paesi gli apportassero le conoscenze, le esperienze e le idee che costituivano l’oggetto delle sue ricerche.

A partire dalla sua creazione nel 1987, il programma Erasmus ha permesso a diverse generazioni di giovani studenti di circolare liberamente all’interno dell’Unione europea a fini d’istruzione, contribuendo così al ravvicinamento tra i popoli dell’Unione. Esso ha inoltre aperto la strada all’Europa dell’istruzione, parte inscindibile dell’Europa dei cittadini e successivamente della cittadinanza dell’Unione. Oggi il programma Erasmus + contribuisce a realizzare la cooperazione dell’Unione nei settori chiave dell’istruzione e della formazione, che sono strettamente legati allo sviluppo economico e sociale dell’Unione, e alla promozione dei valori dell’Unione, conformemente all’articolo 2 TUE.

In futuro, tale programma dovrà continuare a favorire la mobilità degli studenti, in quanto obiettivo di interesse generale, e a consolidare i valori dell’Unione.

Nella causa, quindi la Corte è chiamata, in sostanza, a interpretare gli articoli 18, 20, 21 e 165 TFUE. Essenzialmente, si tratta di rispondere alle questioni decisive che il giudice del rinvio, l’Ustavni sud Republike Hrvatske (Corte costituzionale, Croazia), si trova ad affrontare e che possono essere riassunte come segue: il percepimento da parte di uno studente cittadino di uno Stato membro di una sovvenzione Erasmus può andare a beneficio, in parte, dell’amministrazione fiscale di tale Stato membro? Un trattamento fiscale sfavorevole per il genitore contribuente è coerente con l’obiettivo del programma Erasmus +, che è di favorire la mobilità degli studenti?

La domanda di pronuncia pregiudiziale offre quindi alla Corte l’opportunità di pronunciarsi ancora una volta sulla mobilità degli studenti, avendo come sfondo la normativa di uno Stato membro relativa a determinate agevolazioni fiscali, e si inserisce nel solco tracciato dalla sua giurisprudenza in materia di libera circolazione degli studenti.

Secondo quanto evidenziato dall’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue nelle sue conclusioni del 4 luglio 2024 l’articolo 21 TFUE, letto alla luce dell’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di determinare l’importo della deduzione di base cui ha diritto un genitore contribuente per un figlio a carico, tenga conto del sostegno alla mobilità a fini d’istruzione di cui il figlio ha beneficiato nell’ambito del programma Erasmus +, con la conseguente perdita del diritto all’aumento di tale deduzione nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version