Il tempo “eterno” degli accertamenti finisce. La delega fiscale restituisce una misura equa e doverosa
- 3 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Si vuole in tal modo garantire ai contribuenti la certezza delle situazioni giuridico-tributarie ed il loro consolidarsi nei termini ordinari di accertamento (normalmente la fine del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Evitare la dilatazione dei tempi di accertamento, che si hanno ora per effetto di ormai consolidati orientamenti interpretativi della Cassazione, che permette anche di ridurre gli oneri impropri di natura amministrativa a carico dei contribuenti e più segnatamente delle imprese e dei lavoratori autonomi tenuti alla conservazione delle scritture contabili. Ma la modifica riguarda anche i privati per effetto dell’obbligo di conservare la documentazione relativa a spese portate in deduzione o detrazione in periodi pluriennali, come ad es. i vari bonus dell’edilizia.
Sarebbe stato, però, più appropriato motivare la modifica con l’esigenza del rispetto di un principio di civiltà giuridica per il quale se un onere viene sostenuto in un periodo d’imposta e portato a conoscenza delle autorità fiscali di controllo correttamente, queste devono procedere alla sua disamina per accertarne la correttezza entro i termini di decadenza ordinari. E se non interviene alcuna rettifica, la loro deducibilità ed entità tanto deve ritenersi riconosciuta e non modificabile, tanto se la loro deduzione/detrazione si esaurisca in un solo periodo d’imposta quanto se ne viene eseguita la ripartizione in diversi periodi, per opzione o per obbligo di legge (es. plusvalenze) ovvero per la loro stessa natura (ad es. il costo di acquisizione di beni ammortizzabili). Qualora gli Uffici finanziari vogliano eseguire controlli sulla deducibilità dei componenti reddituali a valenza pluriennale devono attivarsi nei termini ordinari relativi all’anno di sostenimento del componente, così che tale diritto di deduzione/detrazione risulti consolidato oppure rettificato con valenza pluriennale.
L’interpretazione finora applicata ha indotto invece l’Amministrazione finanziaria a dilatare irragionevolmente i tempi di accertamento lasciando in condizioni di incertezza i contribuenti con oneri aggiuntivi di conservazione e gestione dei dati.
E’ sicuramente singolare ma non raro, in ambito fiscale, che sia il legislatore a dover rimediare ad indirizzi interpretativi discutibili della giurisprudenza di legittimità, come nel caso specifico in cui è stata sostenuta la legittimità delle rettifiche adottando termini di decadenza decorrenti da ciascun periodo d’imposta in cui sono conteggiati i ratei di competenza del componenti reddituali. Evidentemente il legislatore non ha voluto cogliere, finora, una delle tante occasioni di emanare norme fiscali con una disposizione di interpretazione autentica che avrebbe dovuto da tempo chiudere l’incertezza interpretativa.
Un incubo, dunque!
L’obbligo di conservazione della documentazione fiscale andrebbe perciò ben oltre i limiti ordinari e la distorsione investe anche i privati che spalmano nel tempo deduzioni o detrazioni di bonus/crediti d’imposta a ripartizione pluriennale.
Attendiamo, quindi, l’effetto liberatorio dalle catene del tempo “eterno” di accertamento che verrà disposto dalla riforma fiscale, come misura equa e doverosa.