Il vero nodo è la certezza della data
- 28 Gennaio 2020
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
di Alessandro Borgoglio
(Fotolia)
2′ di lettura
Siamo alla vigilia di una nuova era dell’accertamento fiscale, con controlli basati su dati e immagini virtuali disponibili gratuitamente e pubblicamente su internet? È presto per dirlo. Ma pochi giorni fa è arrivato un placet importante dai giudici supremi: con la sentenza della Cassazione 308/2020, infatti, è stata decisa la legittimità di un accertamento basato sulle foto di Google Street View (l’applicazione “gemella” di Google Maps, che consente di navigare virtualmente a piedi o con mezzi motorizzati tra le vie delle città italiane, visualizzando le immagini in “3D”). Poco importa che nel caso specifico le foto tratte dall’applicazione siano state utilizzate da un Comune per dimostrare la persistenza negli anni di un cartellone pubblicitario su un automezzo, ai fini della sola imposta sulla pubblicità, perché il principio sancito dai giudici di legittimità appare senz’altro estensibile anche ad altre tipologie di accertamenti fiscali, riguardanti diversi settori impositivi.
Sono interessanti le argomentazioni. Il contribuente ha lamentato l’infondatezza dell’avviso di accertamento basato esclusivamente foto scaricate da Internet «prive di qualsivoglia ufficialità». La Suprema corte, richiamando la propria giurisprudenza pregressa, ha stabilito che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l’efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità (tra le altre, Cassazione 9977/2018 e 8682/2009). Più precisamente, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’articolo 2712 del Codice civile, il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova – degradandole a presunzioni semplici – deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e si deve concretizzare nell’allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Corte di cassazione, sentenza 24613/2019). Insomma, se l’ente impositore produce la foto, ancorché “scaricata” da Google Street View, è il contribuente a dover confutare, ovviamente con qualunque mezzo o anche tramite presunzioni, che quanto rappresentato nella foto non corrisponde al vero.
Ad esempio, nel caso del veicolo con il cartello pubblicitario, in una delle annualità contestate i funzionari del Comune avevano anche emesso un verbale, riscontrando che il mezzo era proprio nel posto e con il cartello che poi le foto tratte dal web documentavano anche in relazione ad altre annualità.
Il tema giuridico rilevante, in realtà, è quello non tanto del valore probatorio delle foto, ma della certezza della data di rilevamento: problematica che in qualche modo è emersa anche nella sentenza qui commentata, ma che di fatto non era stata compiutamente contestata dal contribuente in sede di ricorso; nonostante ciò, i giudici di merito avevano comunque ritenuto sufficienti le (probabilmente poche) foto di Street View – che ritraevano il mezzo pubblicitario stazionante nello stesso luogo a distanza di anni – a sostenere la presunzione che lo stesso fosse rimasto lì per tutto il tempo considerato, con conseguente assoggettamento all’imposta sulla pubblicità. A ben vedere, però, le foto possono provare una realtà statica (del momento in cui è avvenuto lo scatto), e non certo la persistenza di quella realtà nel tempo.
Per approfondire:
?Pro e contro degli indizi raccolti sulla rete