Con la risposta a interpello n. 157 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi di rivendita entro 10 anni dalla fine dei lavori di un immobile oggetto di interventi ammissibili al superbonus, acquisito per usucapione, la plusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo della vendita dell’immobile e il valore della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato “dei costi inerenti al bene”, determinato senza tener conto delle spese relative agli interventi ammessi al superbonus in relazione alle quali è stata esercitata l’opzione ai sensi dell’ar. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio.
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