La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29643, depositata il 14 novembre 2019, ha chiarito che, ai fini della individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando all’utilizzabilità degli ambienti a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere lussuoso di un’abitazione. Pertanto, il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con quella abitabile con la conseguente esclusione dei solo balconi, delle terrazze, delle cantine, delle soffitte, delle scale e del posto auto.
L’Agenzia delle Entrate notificava ad una contribuente, un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, in merito all’acquisto di un immobile presuntivamente rientrante nella categoria di lusso. L’Ufficio, infatti, in sede di accertamento, aveva rieseguito i calcoli per il computo della superficie utile al fine del riconoscimento del beneficio prima casa e rilevava l’insussistenza di detti requisiti, in quanto la superficie utilizzabile superava il limite dei 240 mq.
Detto provvedimento era immediatamente impugnato innanzi alle Commissioni tributarie, che in primo grado ne accoglievano le doglianze, ma in secondo riformavano completamente la decisione ritenendo corretto il calcolo effettuato dall’Amministrazione finanziaria, nel quale era ricompreso il soppalco escluso dalla contribuente. Avverso detta sentenza, la difesa della contribuente proponeva ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29643, depositata il 14 novembre 2019, ha respinto il ricorso presentato dalla contribuente. In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che un’abitazione si considera di lusso e, quindi sarà esclusa dai benefici previsti fra i quali rientra anche l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro in sede di compravendita, quando la metratura complessiva è pari o superiore a 240 mq.
A tal fine, prosegue la Corte, l’individuazione della superficie computabile deve avvenire secondo il criterio dell’utilizzabilità, contenuto nell’art. 6 del D.M. n. 1072/1969.
Il predetto parametro, di fatto, esprime la potenzialità abitativa degli ambienti, da intendersi quale idoneità allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana, divenendo quindi del tutto irrilevante la calpestabilità.
Pertanto, secondo le suddette disposizioni, saranno esclusi solo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed i posti auto. Nel caso di specie, la contribuente aveva escluso dal calcolo della superficie ai fini della fruizione dei benefici, il soppalco peraltro già presente nell’immobile prima dell’acquisto e come tale fattore di aumento dei metri quadri dell’immobile, con conseguente rientro dello stesso nella categoria di quelli di lusso. Da qui il rigetto del ricorso.
A cura della Redazione
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Corte di Cassazione, sez. tributaria civile, sentenza 14/11/2019 n. 29643