Immobili iscritti in bilancio come beni ammortizzabili: proventi della cessione fuori dal calcolo del pro-rata IVA

I proventi della cessione dei beni immobili ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi non concorrono alla determinazione del rapporto di pro-rata. Ciò anche se in concreto gli immobili costituiscono oggetto dell’attività d’impresa in quanto destinati alla locazione.

Il caso esaminato dall’Agenzia

La fattispecie riguardava un ente pubblico che cede nell’esercizio dell’attività d’impresa fabbricati abitativi e strumentali per natura destinati alla locazione. Nello specifico i proventi conseguiti a seguito della cessione sono stati esclusi dal calcolo del rapporto di pro-rata di detrazione ex art. 19-bis, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972. Ciò in quanto per il calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto delle cessioni dei beni ammortizzabili. Nel caso in esame l’Ente pubblico ha considerato i predetti beni immobili quali beni ammortizzabili in base al principio contabile OIC 16.

Tuttavia, l’ente avrebbe voluto includere i proventi così realizzati nel calcolo della percentuale di detrazione in quanto la compravendita di tali cespiti rientra nell’attività d’impresa abitualmente esercitata.

La soluzione individuata dall’Agenzia: alcune perplessità

L’Agenzia delle Entrate è però giunta ad una conclusione diversa vincolando la nozione di “beni ammortizzabili” ai fini IVA a quella delle imposte sui redditi. Conseguentemente, avendo l’ente pubblico qualificato i beni come ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini IVA deve giungersi alla medesima conclusione. Pertanto, le cessioni non possono che restare escluse ai fini del calcolo del pro-rata.

La conclusione fa sorgere, però, come già detto, numerose perplessità.

Infatti, nonostante l’ente in questione consideri i beni ai fini delle imposte sui redditi come ammortizzabili, le cessioni degli stessi sembrerebbero rientrare nell’ordinaria attività d’impresa. Conseguentemente, ai fini IVA non dovrebbero essere inclusi tra i beni di investimento e quindi partecipare alla determinazione della percentuale di detrazione.

La soluzione dell’istante non è stata però accolta dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo la risposta a interpello n. 413 del 2023, la qualificazione dei beni come ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi condiziona la soluzione anche ai fini IVA. Pertanto, considerata tale qualificazione, i proventi realizzati a seguito della cessione dei predetti beni devono essere esclusi ai fini del computo del pro-rata.

Non si comprende tuttavia, se la compravendita rientrava nell’ordinaria attività d’impresa, per quale ragione i predetti beni immobili siano stati considerati ammortizzabili.

Cosa prevede la legge delega fiscale

In ogni caso la legge delega avente ad oggetto la riforma fiscale (legge n. 111/2023) è destinata ad incidere sulle fattispecie analoghe a quella esaminata dall’istanza di interpello. Infatti, il meccanismo del pro-rata dovrebbe essere destinato ad essere utilizzato esclusivamente per i beni ad uso promiscuo. Diversamente, il contribuente potrà applicare prevalentemente il criterio di imputazione specifica.

Potrà così verificare quali beni e servizi siano effettivamente destinati all’esercizio dell’attività esente o che non attribuisce il diritto alla detrazione e, di conseguenza, non considerare detraibile l’IVA assolta sull’acquisto dei predetti beni e servizi.

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