Immobili iscritti in bilancio come beni ammortizzabili: proventi della cessione fuori dal calcolo del pro-rata IVA
- 1 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
I proventi della cessione dei beni immobili ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi non concorrono alla determinazione del rapporto di pro-rata. Ciò anche se in concreto gli immobili costituiscono oggetto dell’attività d’impresa in quanto destinati alla locazione.
Il caso esaminato dall’Agenzia
Tuttavia, l’ente avrebbe voluto includere i proventi così realizzati nel calcolo della percentuale di detrazione in quanto la compravendita di tali cespiti rientra nell’attività d’impresa abitualmente esercitata.
La soluzione individuata dall’Agenzia: alcune perplessità
L’Agenzia delle Entrate è però giunta ad una conclusione diversa vincolando la nozione di “beni ammortizzabili” ai fini IVA a quella delle imposte sui redditi. Conseguentemente, avendo l’ente pubblico qualificato i beni come ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini IVA deve giungersi alla medesima conclusione. Pertanto, le cessioni non possono che restare escluse ai fini del calcolo del pro-rata.
La conclusione fa sorgere, però, come già detto, numerose perplessità.
Infatti, nonostante l’ente in questione consideri i beni ai fini delle imposte sui redditi come ammortizzabili, le cessioni degli stessi sembrerebbero rientrare nell’ordinaria attività d’impresa. Conseguentemente, ai fini IVA non dovrebbero essere inclusi tra i beni di investimento e quindi partecipare alla determinazione della percentuale di detrazione.
La soluzione dell’istante non è stata però accolta dall’Agenzia delle Entrate.
Non si comprende tuttavia, se la compravendita rientrava nell’ordinaria attività d’impresa, per quale ragione i predetti beni immobili siano stati considerati ammortizzabili.
Cosa prevede la legge delega fiscale
Potrà così verificare quali beni e servizi siano effettivamente destinati all’esercizio dell’attività esente o che non attribuisce il diritto alla detrazione e, di conseguenza, non considerare detraibile l’IVA assolta sull’acquisto dei predetti beni e servizi.