Ai fini dell’esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività, il mero inutilizzo del bene per ragioni più o meno temporanee, non predeterminabili astrattamente e, comunque, tali da non determinare “la cessazione definitiva della strumentalità”, non è automaticamente sintomatico del venir meno del carattere strumentale dell’immobile all’esercizio delle attività protette. Solo i mancati utilizzi degli immobili, che sono indice del mutamento di destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità, determinano la perdita del beneficio fiscale.
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