Immobiliari: il test del ROL incide su deducibilità degli interessi passivi e valore degli ISA
- 28 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
In vista della scadenza del 2 dicembre, i professionisti sono alle prese con gli ultimi controlli sulle dichiarazioni fiscali 2019, quest’anno rese più complicate dalla prima applicazione degli ISA. Nel caso delle società immobiliari, gli ISA hanno evidenziato maggiori incoerenze e difficoltà nella misurazione del grado di affidabilità fiscale dei contribuenti. Presumibilmente, per la peculiarità delle attività immobiliari, la specifica disciplina fiscale e la limitazione della deducibilità degli interessi passivi entro il limite del ROL riportato a nuovo, quindi proveniente dai precedenti periodi d’imposta o dell’anno.
Si avvicina velocemente la scadenza del 2 dicembre, cioè la data ultima per effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2018. I professionisti e gli operatori sono alle prese con gli ultimi controlli.
Quest’anno, a parte la proroga, le difficoltà incontrate sono state numerose, dovute in primis alla prima applicazione degli ISA. È stato necessario familiarizzare con il nuovo strumento e con i nuovi indici di anomalia. In alcuni casi, come ad esempio per le società immobiliari, sembra che il nuovo meccanismo abbia incontrato maggiori difficoltà rispetto ad altre attività economiche, nella misurazione del grado di affidabilità dei contribuenti.
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Presumibilmente, la circostanza è dovuta alla peculiarità delle attività immobiliari, alla particolare disciplina fiscale e alla limitazione della deducibilità degli interessi passivi entro il limite del ROL riportato a nuovo, quindi proveniente dai precedenti periodi di imposta o dell’anno.
L’incidenza degli oneri finanziari netti
Uno specifico indicatore di anomalia misura l’incidenza degli oneri finanziari netti. In particolare, l’indice valuta la plausibilità dell’indebitamento finanziario dell’impresa, permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa e finanziaria.
Il valore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri finanziari netti e reddito operativo.
Qualora gli oneri finanziari netti siano uguali a zero, l’indicatore non è applicabile.
Quando presenta un valore pari o superiore alla soglia massima di riferimento (60%), assume valore 1. In tale ipotesi, a seguito del punteggio estremamente basso, l’indicatore concorre alla riduzione della media complessiva e quindi del valore finale dell’ISA di riferimento.
L’incidenza “fiscale” degli oneri finanziari netti
In alcuni casi, però, l’incidenza eccessiva degli oneri finanziari netti rispetto al reddito operativo è dovuta esclusivamente all’applicazione delle disposizioni fiscali. In tale ipotesi, il risultato dell’indicatore non è affatto attendibile.
Il contribuente non è in grado di procedere alla sterilizzazione dello stesso. L’unica soluzione è fornire un’indicazione dettagliata nel campo riservato alle annotazioni, delle ragioni che fanno scattare l’applicazione dell’indicatore.
Ad esempio
Si consideri il caso di una società immobiliare che:
– in corrispondenza del rigo RF118, colonna 2 “interessi passivi precedente periodo d’imposta”, ha indicato l’importo di 216.000 euro;
– in corrispondenza del rigo RF119, colonna 2 ha riportato un risultato operativo lordo pari a 350.000 euro.
In tale ipotesi, gli interessi passivi non considerati in deduzione negli anni precedenti, possono essere considerati in diminuzione dal reddito d’impresa per l’intero importo di 216.000 euro. Il contribuente indicherà nel quadro RF, in corrispondenza del rigo 55 una variazione in diminuzione di pari importo.
Deve però considerarsi che la deduzione degli interessi passivi di elevato ammontare è dovuta esclusivamente alla circostanza che gli stessi hanno trovato “capienza” nel ROL del periodo d’imposta 2018. Tuttavia, l’ammontare dei predetti oneri finanziari non è riferibile allo stesso periodo d’imposta 2018, ma al contrario gli interessi passivi sono maturati nei precedenti periodi d’imposta durante i quali il ROL non ha reso possibile la deducibilità degli stessi. La deducibilità degli oneri finanziari è stata così “rinviata” al periodo d’imposta 2018.
L’indicatore di anomalia, “incidenza degli oneri finanziari netti”, non effettua alcuna distinzione tra gli interessi maturati negli anni precedenti e considerati in deduzione a seguito di una variazione in diminuzione valida ai soli fini fiscali, e gli interessi passivi maturati nell’anno oggetto di dichiarazione.
L’indicatore tiene in considerazione, al fine di verificare la sussistenza dell’eventuale anomalia, l’importo degli interessi indicato in corrispondenza del rigo 25 del quadro F, elementi contabili, del modello ISA.
L’importo preso in considerazione è quello valido ai fini fiscali e tiene conto anche degli interessi passivi “pregressi” in passato non considerati in deduzione e nell’anno 2018 deducibili in quanto hanno trovato capienza del ROL. L’indicatore trova così applicazione considerando l’eccessiva incidenza degli interessi passivi, ma prendendo in considerazione un dato, avente valenza fiscale, che invece avrebbe dovuto “pesare” nei precedenti periodi d’imposta.
Il contribuente non potrà far altro che segnalare l’inattendibilità dell’indicatore di anomalia, nel campo relativo alle annotazioni del singolo ISA.