Imposta di bollo su quietanze di pagamento: come pagarla

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 129 del 5 giugno 2024 in tema di imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette all’imposta di bollo.

L’articolo 1 del DPR n. 642 del 1972, dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicate nell’annessa tariffa.

A tale proposito, l’articolo 13, comma 1 della Tariffa allegata al citato d.P.R., dispone che l’imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi?ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri persuo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

La nota 2 del medesimo articolo 13, comma 1 prevede, inoltre, che l’imposta non è dovuta:

– quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata?

-per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.

Pertanto, quindi, la quietanza deve essere fisicamente apposta sul documento già assoggettato ad imposta di bollo ovvero esente.

In tal senso, con la risposta pubblicata il 5 febbraio 2020, n. 21, infatti, è stato chiarito che le quietanze in linea generale devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 e, inoltre, è stato precisato che non è dovuta l’imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti Iva ovvero già assoggettate all’imposta di bollo.

L’articolo 8 del richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 prevede che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.
L’articolo 1199 del codice civile dispone che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza.
Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.

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