Nella risposta a interpello n. 186 del 1° febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
La tassazione degli atti dell’Autorità giudiziaria è regolata dagli articoli 37, D.P.R. n. 131/1986 e 8 della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo decreto, che ne individua la misura in relazione alle statuizioni contenute.
Ai sensi dell’art. 57, D.P.R. n. 131/1986, in via generale, sono tenute solidalmente al pagamento dell’imposta “le parti in causa”.
L’art. 59 introduce una deroga a tale principio per alcune ipotesi, tassativamente individuate, per le quali è prevista la registrazione a debito “cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute”. La prenotazione a debito, infatti, è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento immediato, ai fini dell’eventuale successivo recupero.
Tra le ipotesi richiamate dall’art. 59, la lettera d) contempla le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Infine, il successivo art. 60, comma 2, dispone che nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell’art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito.
In relazione a tale fattispecie, quindi, il legislatore ha previsto una deroga al generale principio della solidarietà nel pagamento dell’imposta di registro, prevedendo che l’imposta non possa essere recuperata nei confronti del danneggiato? invero, nella sentenza che impone il risarcimento del danno deve essere indicata la parte obbligata a detto risarcimento, nei cui confronti deve essere recuperata l’imposta prenotata a debito.
La ratio di tale previsione si fonda su motivi “eticomorali”, in quanto il legislatore ha ritenuto di non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l’imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio.
Stante la deroga al principio di solidarietà recato dall’art. 57, D.P.R. n. 131/1986, la prenotazione a debito dell’imposta di registro potrà operare esclusivamente con riguardo a quella dovuta in relazione agli obblighi risarcitori (condanna) “del danno prodotto da fatti costituenti reato”.
Tale imposta potrà poi essere recuperata nei confronti dei soli convenuti che sono stati in tal senso condannati e non nei confronti del soggetto danneggiato. Diversamente, restano operanti le regole generali in tema di solidarietà delle parti in causa, e quindi anche del Fallimento.
A cura della Redazione