Imposta di registro sugli atti giudiziari: necessaria una motivazione rafforzata

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024, con riferimento ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura l’Ufficio procederà all’escussione del soggetto condannato al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione potrà, quindi, essere notificato alle altre parti del giudizio o al creditore solo in caso di infruttuosità dell’azione esercitata verso il debitore principale. Si ritiene che, in conformità con quanto previsto dall’art. 7-bis dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di annullabilità degli atti dell’Amministrazione finanziaria, la motivazione recata negli avvisi di liquidazione debba essere integrata, riportando le informazioni necessarie atte a consentire la verifica, da parte dei contribuenti, del rispetto della procedura indicata nella novellata previsione di legge.Fonte