L’IFEL ha pubblicato in data 9 marzo 2023 una nota di commento alla Risoluzione n.1/DF/2023 in materia di regime dichiarativo e delle comunicazioni connesse al versamento dell’Imposta di soggiorno.
Con la risoluzione n.1/DF/2023, il Dipartimento delle Finanze sembra pervenire alla conclusione per cui il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di soggiorno, entrato in vigore con il DM 29 aprile 2022, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a decorrere dalle annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021.
Tale conclusione, per l’IFEL, non appare condivisibile se riferita alle comunicazioni richieste dai Comuni contestualmente al versamento dell’imposta di soggiorno. Ciò perché la tesi avanzata dal Ministero non sembra tenere debitamente conto di alcuni elementi, peraltro già richiamati con la nota IFEL del 28 novembre 2022, che attengono sia alla disciplina normativa di riferimento, sia alla diversa natura e finalità delle comunicazioni periodiche connesse al versamento dell’imposta rispetto al modello ministeriale di dichiarazione.
Le comunicazioni che si accompagnano al riversamento periodico dell’imposta di soggiorno ai Comuni rappresentano, se previste, un elemento consustanziale al versamento stesso e non un adempimento autonomo e diverso rispetto a questo. In quest’ottica, quindi, la previsione di tali comunicazioni, in quanto elemento connaturato e non distinto dal versamento, rientra nell’ambito delle modalità di riscossione del tributo, la cui disciplina è esclusivamente demandata al regolamento comunale. Del pari, non appare condivisibile neppure il rilievo avanzato dal Dipartimento Finanze secondo cui la previsione di ulteriori forme di comunicazioni diverse dal modello di dichiarazione ministeriale costituirebbe una duplicazione di oneri confliggente con i principi di semplificazione amministrativa, che impediscono di chiedere al contribuente documenti e informazioni “già in possesso” dell’amministrazione.
L’effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali al riversamento dell’imposta di soggiorno rappresenta, assai spesso, una facilitazione per il soggetto obbligato in quanto i portali informatici attivati da molti Comuni consentono di generare automaticamente il bollettino per il versamento e di ottenere la precompilazione del “Modello 21”, necessario all’assolvimento degli adempimenti contabili.
Infine, attraverso le comunicazioni periodiche, anche l’assolvimento della nuova dichiarazione ministeriale risulta facilitato, potendo il dichiarante beneficiare di un documento riepilogativo o di una precompilazione analoga a quella del “Modello 21”.
In definitiva, Ifel ritiene che la previsione di comunicazioni periodiche connesse al versamento rientri tra quegli elementi – quali, a titolo esemplificativo, la tariffa applicabile o la periodicità del riversamento (mensile o trimestrale) – che attengono alle modalità applicative del tributo, e segnatamente alle modalità di riversamento dell’imposta, che tanto la normativa generale (art.52, Dlgs 446/97), quanto la legislazione specifica dell’imposta di soggiorno affidano all’esclusiva potestà regolamentare del Comune.
A cura della Redazione