Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi: quali condizioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 393 del 25 luglio 2023 in tema di imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.

L’articolo 16, (”Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”), comma 10­bis, del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che è istituita l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L’imposta è applicate anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L’imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L’imposta, dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:

euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri?

-euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri?

euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.

Come precisato dal punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 giugno 2012, n. 97718, concernente la definizione delle modalità e termini di attuazione dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, per voli di aerotaxi, soggetti all’imposta, si intendono i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di contratti di noleggio, per l’intera capacità dell’aeromobile.

Ai sensi del successivo punto 1.3 dello stesso provvedimento, l’imposta deve essere corrisposta dal passeggero al vettore in relazione a ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale.

Dalla lettura delle disposizioni risulta, dunque, che l’applicazione dell’imposta erariale sui voli aerotaxi, effettuati in Italia è subordinata all’esistenza di un contratto di noleggio, per l’intera capacità dell’aeromobile, finalizzato al trasporto di persone.

Per ”servizio di aerotaxi”, si intendono i voli aerei commerciali non di linea, a domanda dell’utente, effettuati con un aeromobile di limitata capacità.

Alla luce delle citate definizioni, in linea generale, dunque, in relazione alla disposizione di cui al citato comma 10­bis dell’articolo 16 del decreto legge n. 201 del 2011, è stato evidenziato che i voli da assoggettare ad imposizione sono i voli, effettuati in Italia, a titolo oneroso, per il trasporto di persone, in forza di un contratto di noleggio, stipulato da un unico contraente per l’intera capacità dell’aeromobile (”voli taxi”).

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