Imposta preventiva svizzera: verso una revisione pro-investitori esteri

La Svizzera apre alla revisione dell’imposta preventiva per renderla più attrattiva anche per gli investitori esteri. Il Consiglio federale elvetico ha, infatti, deciso di adottare ulteriori parametri, per reindirizzare la riforma dell’imposta preventiva, che risulta eccessivamente “respingente” per investitori e grandi aziende, soprattutto straniere. L’obiettivo è rafforzare il mercato svizzero e favorire l’afflusso di finanziamenti esterni, ovvero capitali di terzi e/o di credito, attraverso l’esenzione dal pagamento dell’imposta preventiva sugli investimenti svizzeri fruttiferi di interessi per le persone giuridiche svizzere e gli investitori esteri.

Nel corso dell’ultima seduta di settembre, il Consiglio federale della Svizzera ha deciso di adottare ulteriori parametri, per reindirizzare la riforma dell’imposta preventiva.

Il primo effetto della decisione sarà l’avvio di una nuova procedura di consultazione entro il primo trimestre del 2020.

In sostanza, con la riforma prima, e con questo ulteriore passaggio normativo, si palesa la volontà delle autorità elvetiche, compatte nel perseguire l’obiettivo di rafforzare il mercato svizzero favorendo l’afflusso di finanziamenti esterni, ovvero capitali di terzi e/o di credito, attraverso l’esenzione dal pagamento dell’imposta preventiva sugli investimenti svizzeri fruttiferi di interessi per le persone giuridiche svizzere e gli investitori esteri.

Naturalmente, al fine di garantire le entrate fiscali, l’imposta preventiva sarà comunque riscossa su tutti gli investimenti fruttiferi di interessi effettuati da persone fisiche domiciliate non solo in Svizzera, ma anche all’estero.

Un cantiere in progress che guarda anche al business

L’imposta preventiva è un’imposta riscossa alla fonte dalla Confederazione elvetica sui redditi dei capitali mobili, in particolare su interessi e dividendi, sulle vincite alle lotterie di provenienza svizzera, e su determinate prestazioni assicurative.

Questo tipo di prelievo si prefigge in primo luogo di arginare il tax gap emerso nel corso degli anni proprio in coincidenza con determinati trasferimenti e flussi finanziari. In sostanza, l’imposta dovrebbe indurre i contribuenti a dichiarare in modo più puntuale alle autorità competenti per le imposte dirette sia i redditi, su cui sarà applicata, sia il patrimonio investito da cui derivano.

Ai criteri fondamentali della riforma dell’imposta preventiva, già definiti, si aggiungeranno i seguenti parametri supplementari:

– in primo luogo, l’imposta preventiva dovrà essere riscossa anche sugli investimenti indiretti fruttiferi di interessi, principio questo che si applicherà anche agli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri, a prescindere dal fatto che i relativi proventi siano distribuiti o reinvestiti;

– in secondo luogo, le attuali franchigie per gli interessi bancari resteranno invariate e non ne saranno stabilite altre;

– la deduzione per partecipazioni rimarrà invariata, mentre la tassa di negoziazione sui prestiti svizzeri sarà abolita.

Conviene il cambio di passo?

La riforma proposta comporta una diminuzione delle entrate stimata di 250 milioni di franchi all’anno.

Tale diminuzione sarà compensata con un aumento delle entrate correlato all’effetto dinamico positivo generato dal rafforzamento della piazza economica, che attrarrà più capitali esteri, e dalla funzione di garanzia nei confronti di fenomeni di evasione o sotto-rendicontazione.

A lungo termine il rapporto costi-benefici è quindi stimato risultare vantaggioso.

Come funziona l’Imposta preventiva?

L’imposta preventiva è un’imposta riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile. 

Per il calcolo si applicano 3 differenti aliquote:

– 35% per i redditi di capitali e le vincite alle lotterie;

– 15% per le rendite vitalizie e le pensioni;

– 8% per le altre prestazioni d’assicurazione.

In sostanza, se guardiamo al primo caso, con l’aliquota più elevata, rispetto al 100% degli interessi maturati la banca X ne versa il 65% al titolare del conto e il 35%, a titolo di imposta preventiva, al fisco federale che a sua volta gira di nuovo la somma ricevuta alle autorità fiscali competenti, ma soltanto se rimborsano gli aventi diritto.

In pratica, l’obbligazione fiscale incombe al debitore svizzero della prestazione imponibile. Il debitore dell’imposta deve pagare l’imposta preventiva a carico del beneficiario della prestazione imponibile, riducendo in modo corrispondente la prestazione. Per far questo, il debitore dell’imposta deve presentare all’Amministrazione finanziaria i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l’imposta. Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. A determinate condizioni il beneficiario della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera, che compila correttamente la dichiarazione d’imposta, ha in seguito diritto al rimborso dell’imposta preventiva.

Quando scatta il rimborso?

Il rimborso è accordato in particolare:

– alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, sempre che abbiano indicato regolarmente nella pertinente dichiarazione d’imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso in questo caso è effettuato dai Cantoni;

– alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all’imposta preventiva. In particolare, le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Rimborso condizionato, stop all’elusione fiscale

Il contribuente deve presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Se tale condizione non è soddisfatta, il diritto al rimborso s’estingue.

Inoltre, il rimborso non è ammesso nei casi in cui comporterebbe un’elusione fiscale. Il criterio di differenziazione è quindi tra chi dichiara spontaneamente determinati redditi e chi invece s’astiene. Nel primo caso scatta un rimborso sostanzioso, che funziona da premio.

L’imposta vista dall’investitore estero

Per i beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all’estero l’imposta preventiva costituisce generalmente un’imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell’imposta preventiva, sempre che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati dichiarati nel loro Stato di domicilio.

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