Imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri: pubblicato il Decreto di attuazione del regime agevolato

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2023 è stato pubblicato in decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze 26 giugno 2023 contenente le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili esteri.

Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.

La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti.

L’art. 2 del decreto individua l’ambito soggettivo della norma, ossia le persone fisiche e i soggetti, ivi compresi quelli equiparati, nonché le stabili organizzazioni localizzate nel territorio dello Stato italiano dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, per le partecipazioni detenute nel soggetto non residente riferibili al loro patrimonio, sempre che la partecipazione nel soggetto non residente sia detenuta, direttamente o indirettamente, nell’ambito dell’attività d’impresa.

All’art. 3 sono riportate le modalità di calcolo dell’ammontare di utili e riserve per il quale esercitare l’opzione, che è costituito dagli utili e riserve di utili esteri spettanti in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta nei soggetti non residenti alla data di chiusura dell’esercizio di questi ultimi, relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, tenendo conto, in caso di partecipazioni indirette dell’effetto del demoltiplicatore della quota di partecipazione agli utili detenuta alla predetta data. Tale ammontare è ridotto degli utili e delle riserve di utili esteri percepiti dai soggetti di cui all’art. 2 prima della data di entrata in vigore della L. n. 197 del 2022.

L’esercizio dell’opzione deve avvenire mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il decreto inoltre stabilisce le modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva dell’IRES (aliquota del 9 per cento) e dell’IRPEF (aliquota del 30 per cento) da applicarsi all’ammontare di utili e riserve di utili esteri oggetto di opzione, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, nonché le modalità di versamento che deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, senza possibilità di compensazione.

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