Impresa a forte consumo di energia: quando è possibile negare l’esenzione dalle accise sull’acquisto di elettricità
- 13 Giugno 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la decisione del 13 giugno 2024 resa nella causa C-266/23, la Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti in tema di sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici e di elettricità a favore delle imprese a forte consumo di energia.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società di diritto polacco, e il Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszcz (direttore dell’amministrazione finanziaria di Bydgoszcz, Polonia) in merito al diniego del rimborso di una parte delle accise che tale società ha versato sull’elettricità.
La Corte ha dichiarato che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che il costo reale dell’energia acquistata, ai sensi di tale disposizione, deve comprendere tasse ulteriori, che non possono costituire «imposte» ai sensi di tale disposizione, come le tasse sulla distribuzione obbligatorie di tale energia sopportate, in forza della normativa nazionale, al momento dell’acquisto di detta energia.
Inoltre l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che un’esenzione dalle accise sull’acquisto di elettricità sia negata a un’impresa a forte consumo di energia, ai sensi di tale disposizione, qualora tale impresa benefici, per tale elettricità, di un’esenzione dalle accise riservata all’elettricità utilizzata nei processi elettrolitici, anche se detta impresa dimostra che, per la stessa energia, essa non beneficerebbe contemporaneamente di queste due esenzioni e che l’importo totale di dette esenzioni non supera l’importo delle accise versato per lo stesso periodo, a condizione che il criterio definito dalla normativa nazionale al riguardo sia concepito e applicato conformemente al principio della parità di trattamento.