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IMU 2023: chi non paga l’acconto?

Imu 2023: Chi Non Paga L’acconto?
Scadenza in vista per l’acconto IMU 2023. Ma quando si deve pagare e quando invece no?

Le vecchie esenzioni

Terreni agricoli

In base alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019, che disciplina la nuova IIMU, sono esenti dall’imposta i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza, agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina.

Altre esenzioni

In base alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 759, della legge di Bilancio 2020, sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e’ prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), legge n. 222/1985 (attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana).

Esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.

In base all’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019, in ogni caso, ai fini dell’applicazione del benefìcio il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.

Le nuove esenzioni

Esenzione per gli immobili occupati abusivamente

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Sono esenti da IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione.

Esenzione per gli immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’esenzione IMU per gli immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, all’Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 759, lettera g), e 770, legge n. 160/2016. La lettera g) del comma 759 si occupa dell’esonero IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Il comma 770 si occupa della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali.

Le esenzioni temporanee

Sisma 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno

I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, sono esenti dall’applicazione dell’IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all’anno di imposta 2023.

Sisma 2012 Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

È prorogato, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il termine per l’esenzione dall’applicazione dell’IMU nei territori dei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

Sisma 2016 Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

I fabbricati ubicati nelle zone delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis (D.L. n. 189/2016) sono esenti dall’applicazione dell’IMU a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Sisma 2009 Abruzzo

I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Per chi non si applicano esenzioni?

Le fondazioni bancarie non sono esenti

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ENC ci ricordano che le fondazioni bancarie continuano a non essere esenti dall’IMU. Sull’argomento è intervenuto il Dipartimento delle Finanze del MEF, chiarendo che la disposizione di cui all’art. 9, comma 6-quinquies, del D.L. n. 174/2012 continua a trovare applicazione anche alla luce del nuovo impianto normativo della nuova IMU, confermando in tal modo l’esclusione dall’esenzione IMU per le fondazioni bancarie.

Gli immobili dei partiti politici non sono esenti

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ENC ricordano, altresì, che gli immobili posseduti dai partiti politici restano comunque assoggettati all’imposta, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.

Abitazioni pensionati AIRE: non sono esenti

L’IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di cui ai commi 738 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, con conseguente abrogazione delle norme di cui all’art. 13, D.L. n. 201/2011. Pertanto, la previsione contenuta in quest’ultima disposizione concernente i cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati all’estero non può ritenersi ancora applicabile poiché non è stata espressamente riproposta in sede di nuova IMU. In tal senso il Dipartimento delle Finanze.

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