IMU 2023: come versare il saldo
- 9 Dicembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente:
– tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 citato, in quanto compatibili;
– con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
Versamento con il modello F24
I versamenti dell’IMU tramite il modello F24 sono effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:
– 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
– 3913 – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
– 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
– 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
– 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
– 3923 – IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
– 3924 – IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
– 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
– 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Per i versamenti dell’IMU da effettuare tramite il modello F24 EP sono confermati i codici tributo, istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:
– 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
– 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
– 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
– 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
– 357E – IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
– 358E – IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
– 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
– 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Con il provvedimento prot. n. 74461 del 25 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di versamento F24 Semplificato, per eseguire i versamenti unitari in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali. Nelle motivazioni del provvedimento è detto che “il nuovo modello di versamento F24 Semplificato risponde all’esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione”.
Nelle avvertenze per la compilazione del modello F24 Semplificato è chiarito che il modello è ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.
Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione.
F24 per l’ILIA Per l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) – in applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia – l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 24 febbraio 2023, n. 10/E ha istituito i codici tributo per il versamento tramite modelli F24 e F24 EP.
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Come indicare gli importi
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75).
La compensazione
Il contribuente può compensare i crediti che gli spettano con debiti inerenti tributi, indicati nello stesso modello F24. Occorre tener presente che il credito si può compensare fino ad azzerare il totale dei debiti. Il saldo finale del modello, infatti, non può mai essere negativo e riportare, quindi, un’eccedenza di credito, ma soltanto positivo, cioè chiudere con un importo da versare, oppure pari a zero.
Anche in quest’ultimo caso, in cui nulla risulta dovuto in seguito alla compensazione perché il saldo finale è zero, il contribuente deve comunque compilare e presentare il modello.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna “codice tributo”, il relativo codice da cui scaturisce il credito;
b) nella colonna “anno di riferimento”, il periodo d’imposta cui si riferisce il credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.
Nota bene In ogni caso, l’importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro. |
Versamento: arrotondamento e importo minimo
Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’importo minimo è di 12 euro, salvo diversa determinazione comunale.
Si può pagare in ritardo: il ravvedimento operoso
Regolarizzazione omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione
a) regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento:
sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
b) regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine:
sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
c) regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine:
sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
d) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine:
sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
e) regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine:
sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
f) regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento:
sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Calcolo degli interessi e versamento
Una volta calcola l’imposta, la sanzione e gli interessi si compila il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento e indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi).
Vanno compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate.
Nel caso il versamento si riferisce alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.
Una volta effettuato il versamento, il contribuente conserverà la ricevuta. Nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata.