In arrivo gli avvisi bonari per il 2020
- 27 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Per gli omessi versamenti delle imposte dovute durante il periodo Covid, in particolare relativamente all’annualità 2020, l’Agenzia delle Entrate sta notificando le comunicazioni di irregolarità, indicando la possibilità di utilizzare le norme sulla tregua fiscale, previste dalla legge di Bilancio 2023.
Liquidazione delle imposte
Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Agenzia provvede a correggere errori materiali e di calcolo, ridurre le detrazioni e i crediti d’imposta non spettanti nonché, tra l’altro, a “controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta” (art. 36-bis, comma 2, lettera f).
Quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione (ad esempio, l’omesso versamento dell’imposta dichiarata), l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta (c.d. “comunicazione di irregolarità” o “avviso bonario”).
Definizione delle irregolarità
Tuttavia, l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni (90 giorni per gli avvisi telematici) dal ricevimento della comunicazione (ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta).
In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a 1/3 (e, quindi, è pari al 10% delle somme dovute) e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione oppure ratealmente, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni (90 giorni per gli avvisi telematici) dal ricevimento della comunicazione.
La tregua fiscale
Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni di irregolarità, per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023 ovvero recapitate successivamente, possono essere definite con il pagamento:
– delle imposte e dei contributi previdenziali,
– degli interessi e delle somme aggiuntive.
In pratica, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
Poiché la gran parte degli avvisi bonari che sono stati consegnati o sono in via di notifica in questi giorni riguardano il periodo d’imposta 2020, i contribuenti hanno la possibilità di aderire alla definizione speciale, versando l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte al 3%.
Sanatoria penale
In tale eventualità, il contribuente è tenuto a dare immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
Il processo viene sospeso dal momento della ricezione della predetta comunicazione sino a quando il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.