In arrivo gli avvisi bonari per il 2020

Per gli omessi versamenti delle imposte dovute durante il periodo Covid, in particolare relativamente all’annualità 2020, l’Agenzia delle Entrate sta notificando le comunicazioni di irregolarità, indicando la possibilità di utilizzare le norme sulla tregua fiscale, previste dalla legge di Bilancio 2023.

Liquidazione delle imposte

Ai fini delle imposte sui redditi e degli altri tributi per i quali si applicano le medesime disposizioni (IRAP, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive, cedolare secca) l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta (art. 36-bis, comma 1, D.P.R. n. 600/1973).

Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Agenzia provvede a correggere errori materiali e di calcolo, ridurre le detrazioni e i crediti d’imposta non spettanti nonché, tra l’altro, a “controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta” (art. 36-bis, comma 2, lettera f).

Quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione (ad esempio, l’omesso versamento dell’imposta dichiarata), l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta (c.d. “comunicazione di irregolarità” o “avviso bonario”).

Definizione delle irregolarità

Le somme che a seguito dei controlli automatici risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi (nella misura del 3,5% annuo ex art. 6, D.M. 21 maggio 2009) e di sanzioni per ritardato o omesso versamento (30% ex art. 13m D.Lgs. n. 471/1997), sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Tuttavia, l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni (90 giorni per gli avvisi telematici) dal ricevimento della comunicazione (ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta).

In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a 1/3 (e, quindi, è pari al 10% delle somme dovute) e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione oppure ratealmente, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni (90 giorni per gli avvisi telematici) dal ricevimento della comunicazione. 

La tregua fiscale

Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni di irregolarità, per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023 ovvero recapitate successivamente, possono essere definite con il pagamento:

– delle imposte e dei contributi previdenziali,

– degli interessi e delle somme aggiuntive.

In tal caso, le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo, senza alcuna riduzione delle imposte stesse (art. 1, commi da 153 a 159, legge n. 197/2022).

In pratica, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Oltre alle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e gli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022 (circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 1), rientrano nella definizione le comunicazioni recapitate successivamente alla data del 1° gennaio 2023 (come quelle che in questi giorni sono in corso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Le violazioni di omesso o tardivo versamento che rientrano nella definizione agevolata di cui si parla non possono essere regolarizzate, in alternativa, mediante il ravvedimento speciale (art. 1, comma 174 e ss., legge n. 197/2022), con riduzione della sanzione a 1/18 del minimo (circolare27 gennaio 2023, n. 2/E, par. 2), nemmeno nei casi in cui non sia ancora pervenuta la comunicazione di irregolarità.

Poiché la gran parte degli avvisi bonari che sono stati consegnati o sono in via di notifica in questi giorni riguardano il periodo d’imposta 2020, i contribuenti hanno la possibilità di aderire alla definizione speciale, versando l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte al 3%.

Sanatoria penale

L’art. 23 del D.L. n. 34/2023 (decreto Bollette) stabilisce che i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta (art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000), di omesso versamento di IVA per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000) e di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro (art. 10-quater, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000), non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti (tra l’altro) dall’art. 1, commi da 153 a 158, della legge n. 197/2022, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
Pertanto, in caso di omesso versamento superiore alle soglie previste dalle citate disposizioni di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il reato non è punibile se l’avviso bonario viene definito utilizzando la speciale procedura dalla tregua fiscale della legge di bilancio per gli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

In tale eventualità, il contribuente è tenuto a dare immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Il processo viene sospeso dal momento della ricezione della predetta comunicazione sino a quando il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000 che, in via generale e permanente stabilisce che i reati di omesso versamento sopra indicati non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

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