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In arrivo il primo concorso per magistrati tributari

In Arrivo Il Primo Concorso Per Magistrati Tributari
Nel comma 10 dell’art. 1, legge n. 130/2022 si autorizza il Ministero dell’Economia e delle finanze ad assumere 100 unità di magistrati tributari nel 2023, 68 unità nel 2024, 204 nel 2026 e 204 nel 2029, mentre secondo il nuovo comma 10-bis, il MEF, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, bandisce entro 30 giorni un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate di quelle non assunte mediante la procedura di interpello di magistrati per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria (78 unità).

La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Per quanto non espressamente previsto nella novella si applica la disciplina di cui all’art. 4 e seguenti, D.Lgs. n. 545/1992, in quanto compatibile.

Riserva di posti per gli attuali magistrati onorari

Per il concorso così bandito si esclude l’applicazione della riserva di posti di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 130/2022 nella misura del 30% a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni; non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

La prova preselettiva

I nuovi commi 10-bis e 10-ter definiscono le modalità secondo cui la procedura concorsuale si dovrà svolgere, prevedendo una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.

La prova preselettiva può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse ed è realizzata con l’ausilio di strumenti informatizzati. Consiste nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale.

La valutazione della prova è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.

Per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, il Ministero dell’Economia e delle finanze può avvalersi di enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti, che saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova fissata nel bando di concorso.

Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta i giudici tributari presenti nel ruolo unico, i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato e i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%.

La prova scritta

Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a 3 volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato che risulta ammesso.

La prova scritta consiste nello svolgimento di 2 elaborati tra un elaborato teorico vertente sul diritto tributario, un elaborato teorico vertente sul diritto civile o commerciale e la redazione di una sentenza in materia tributaria.

Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell’elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi.

La prova orale

La prova orale verte su diritto tributario e diritto processuale tributario, diritto civile e diritto processuale civile, diritto penale tributario, diritto costituzionale e diritto amministrativo, diritto commerciale e diritto dell’Unione Europea, contabilità aziendale e bilancio, elementi di informatica giuridica e un colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

Il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula “non idoneo“.

Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva quanto ai requisiti di ammissione a successivi concorsi, giacché l’art. 4-bis, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 545/1992 impone di non essere già stati dichiarati per tre volte non idonei.

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