La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Riserva di posti per gli attuali magistrati onorari
a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni; non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.
La prova preselettiva
I nuovi commi 10-bis e 10-ter definiscono le modalità secondo cui la procedura concorsuale si dovrà svolgere, prevedendo una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.
La prova preselettiva può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse ed è realizzata con l’ausilio di strumenti informatizzati. Consiste nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale.
La valutazione della prova è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.
Per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, il Ministero dell’Economia e delle finanze può avvalersi di enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti, che saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova fissata nel bando di concorso.
Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta i giudici tributari presenti nel ruolo unico, i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato e i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%.
La prova scritta
Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a 3 volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato che risulta ammesso.
La prova scritta consiste nello svolgimento di 2 elaborati tra un elaborato teorico vertente sul diritto tributario, un elaborato teorico vertente sul diritto civile o commerciale e la redazione di una sentenza in materia tributaria.
Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell’elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi.
La prova orale
La prova orale verte su diritto tributario e diritto processuale tributario, diritto civile e diritto processuale civile, diritto penale tributario, diritto costituzionale e diritto amministrativo, diritto commerciale e diritto dell’Unione Europea, contabilità aziendale e bilancio, elementi di informatica giuridica e un colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra inglese, spagnolo, francese e tedesco.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula “non idoneo“.