L’iscritto, nei confronti del quale sia stato aperto il procedimento disciplinare e tenuto conto altresì della contestuale pendenza di procedimento penale a suo carico, che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare, nonostante risulti che abbia trasferito la propria residenza all’estero e pur considerato il mancato possesso del domicilio professionale, non può essere cancellato dall’albo, fino al termine del procedimento disciplinare/penale che lo riguarda. Lo ha chiarito il CNDCEC con la pubblicazione di alcuni pronto ordini in data 28 maggio 2023.
Il CNDCEC ha pubblicato due pronti ordini riguardanti la professione.
In particolare, con il pronto ordini n. 45 del 28 aprile 2023, è stato evidenziato che ai procedimenti disciplinari per morosità si applica il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale dei giorni 20-21 maggio 2015, il quale dispone, all’art. 3, comma 8, che il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere concluso entro 12 mesi dall’apertura del procedimento.
Una volta decorso il suddetto termine, il procedimento disciplinare non può essere “riaperto”, giacché non c’è stata una sospensione del medesimo, bensì una decadenza determinata dallo scadere del termine dei dodici mesi entro i quali il procedimento avrebbe dovuto necessariamente concludersi, atteso che trattasi di termine perentorio (“il procedimento”…”deve essere concluso entro 12 mesi”). Qualora la morosità dell’iscritto persista oltre il periodo per il quale era stato aperto il precedente procedimento disciplinare, il Consiglio o il Collegio di Disciplina potrà aprire un nuovo procedimento disciplinare a carico del professionista.
Con il pronto ordini n. 46 del 28 aprile 2023, è stato evidenziato che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall’art. 38 del D.Lgs. n. 139/05, che non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui non sia stata presentata all’Ordine istanza di trasferimento o cancellazione ma sia l’Ordine, nell’esercizio della propria attività di tenuta e revisione dell’albo, ad avere accertato il venir meno della residenza o del domicilio professionale nell’ambito del circondario di propria competenza territoriale.
Quindi, l’iscritto, nei confronti del quale sia stato aperto il procedimento disciplinare e tenuto conto altresì della contestuale pendenza di procedimento penale a suo carico (che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare), nonostante risulti che abbia trasferito la propria residenza all’estero e pur considerato il mancato possesso del domicilio professionale, non può essere cancellato dall’albo, fino al termine del procedimento disciplinare/penale che lo riguarda.
A cura della Redazione
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