Ultimi giorni per aderire alla definizione agevolata delle controverse tributarie: entro il 30 settembre (che slitta al 2 ottobre, cadendo di sabato) il contribuente deve provvedere alla presentazione della domanda e al pagamento dei dovuti importi.
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Il decreto ha anche:
– posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo,
– esteso da 9 a 11mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce,
– posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione agevolata.
Andando per gradi, la prima scadenza da segnare in agenda è il 2 ottobre 2023 (visto che il giorno 30 settembre 2023 è sabato) e riguarda al pagamento dell’importo dovuto rapportato al valore della controversia (in unica soluzione o come prima rata), senza dimenticare che in ogni caso il perfezionamento della definizione agevolata necessita anche della presentazione dell’istanza per la definizione agevolata delle liti pendenti.
Quali sono le controversie definibili
Le controverse devono avere come oggetto atti impositivi, vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie riguardanti (anche solo in parte): |
– le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’IVA riscossa all’importazione; – le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento UE n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. |
La definizione delle liti pendenti: come procedere
Secondo il comma 194 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023, la definizione si perfeziona con:
– la presentazione della domanda;
– il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, quando si sceglie il pagamento dilazionato.
Sotto il profilo temporale, l’art. 20 del decreto ha posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine della presentazione della domanda e del pagamento dei dovuti importi.
Nota bene La definizione si perfeziona solo con la presentazione della domanda, quando non ci siano importi da versare. |
Con riferimento al pagamento dilazionato è stata data facoltà al contribuente di effettuare il pagamento per un numero massimo di 54 rate.
Quanto costa la definizione delle liti pendenti
In deroga alla citata norma, nel caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento di una quota “parte” del valore della controversia
Un quadro riepilogativo esplicita il costo per la definizione delle liti pendenti a seconda delle diverse fattispecie.
Oggetto |
Dettaglio |
Definizione |
Controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 |
Nei casi in cui: – l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023; – il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all’Agenzia fiscale, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 |
Pagamento di un importo pari al 100% del valore della controversia |
Ricorso pendente iscritto in primo grado |
Pagamento del 90% del valore della controversia |
|
Soccombenza dell’Agenzia fiscale |
Nella pronuncia di primo grado |
Pagamento del 40% del valore della controversia |
Nella pronuncia di secondo grado. |
Pagamento del 15% del valore della controversia |
|
Accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia |
Per la parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. |
È dovuto, per intero, l’importo del tributo per la parte di atto confermata |
Per la parte di atto annullata |
È applicata la misura ridotta (40 o 15%), a seconda del grado |
|
Controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio |
Il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia |
Invece, per le controversie afferenti esclusivamente alle sanzioni:
1. non collegate al tributo la definizione può avvenire mediante il pagamento:
– del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore delle norme in esame;
– del 40% negli altri casi;
2. collegate al tributo per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, se il rapporto relativo ai tributi è definito, anche con modalità diverse dalla definizione in esame.
Quando e come effettuare il pagamento della definizione agevolata
Il pagamento dei dovuti importi, dai quali si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, può avvenire in:
– un’unica soluzione
oppure
– a rate, sempreché gli importi da versare superano 1.000 euro.
Nota bene Il limite di 1.000 euro si riferisce all’importo netto dovuto – così calcolato: importo lordo dovuto ridotto dell’eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio (Istruzioni modello) |
In caso di pagamento a rate è opportuno ricordare che, con le modifiche introdotte dal decreto Bollette, le rate in cui è dilazionato il pagamento non sono trimestrali.
Il quadro aggiornato prevede che, se gli importi dovuti superano 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate di pari importo, da versare:
– le prime tre rate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023;
– le successive rate: entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Inoltre, il contribuente può scegliere, per le rate successive alle prime tre (da pagare sempre entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023), il pagamento a partire dal mese di gennaio 2024, in un massimo di ulteriori 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, eccetto per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20.
Nel caso di pagamento rateale sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto – unica soluzione o prima rata per il pagamento dilazionato (sia in 20 rate che in 54 rate totali) – scade il 2 ottobre 2023, visto che il 30 settembre 2023 cade di sabato.
Nella Tabella n. 1 i codici tributo utili per procedere al pagamento per la definizione agevolata delle liti pendenti.
Tabella n. 1
Codice tributo |
Denominazione |
Rateazione/regione |
Anno |
TF20 |
IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie (Art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022) |
non compilare |
AAAA |
TF21 |
Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie (Art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022) |
non compilare |
AAAA |
TF22 |
Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie (Art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022) |
non compilare |
AAAA |
TF23 |
IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie (Art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022) |
Codice regione (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) |
AAAA |
TF24 |
Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie (Art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022) |
Codice regione (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) |
AAAA |
TF25 |
Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie (Art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022) |
Codice catastale del Comune (tabella T4 – codici catastali dei Comuni) |
AAAA |
TF26 |
Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie (Art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022) |
Codice catastale del Comune (tabella T4 – codici catastali dei Comuni) |
AAAA |
Presentazione della domanda definizione liti pendenti
In primo luogo, occorre precisare che in presenza di autonome controversie si dovrà presentare una distinta domanda di definizione agevolata, dunque, un’istanza per ciascun atto impugnato.
La domanda di definizione agevolata è esente dall’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento attuativo Prot. n. 30294/2023 ha approvato il modello da utilizzare, successivamente, aggiornato con il provvedimento Prot. n. 250755/2023.
La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 settembre 2023, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La trasmissione telematica va effettuata:
– direttamente dai contribuenti richiedenti;
utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Come spiegato nel sito dell’Amministrazione finanziaria c’è tempo sino al 30 settembre 2023 per inviare le istanze, compilate mediante il software “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”. I file contenenti le domande da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni Entratel e File Internet, disponibili nella piattaforma Desktop Telematico, mediante le funzionalità, rispettivamente, “Documenti – Autentica singolo file” e “Documenti – Prepara file”.
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