Incentivi fiscali: quale impatto sulla Global minimum Tax?

Con il recepimento della direttiva UE n. 2022/2523 del 14 dicembre 2022, verranno introdotte – all’interno dell’ordinamento italiano e con effetto dal 1° gennaio 2024 – le cd. “GloBe rules”, ovverosia regole emanate in ambito OCSE, atte a contrastare, da un lato, le pratiche fiscali delle imprese multinazionali finalizzate a trasferire gli utili verso giurisdizioni in cui il livello di tassazione è estremamente basso o nullo, dall’altro, a tamponare la “corsa al ribasso” sul livello di imposizione dei redditi d’impresa operata dai singoli Stati per favorire l’attrazione di investimenti esteri.

L’attenzione è rivolta principalmente nei confronti dei gruppi societari multinazionali con fatturato consolidato pari o superiore a 750 milioni di euro, i quali saranno in ogni caso tenuti a versare un ammontare minimo di imposte – individuato nella misura del 15% (Global Minimum Tax) – laddove l’effective tax rate (ETR) di un dato ordinamento nazionale sia inferiore a detto livello di imposizione minima. In altri termini, qualora l’ETR di uno Stato sia inferiore al 15%, si attiverà un meccanismo per cui, in prima istanza, lo Stato di residenza della società capogruppo “preleverà” il differenziale (Top-up Tax) tra quanto effettivamente versato nella giurisdizione definita “a bassa tassazione” fino a concorrenza di detto predefinito ammontare. Va detto, ai fini che qui ci occupano, che in linea generale l’aliquota fiscale effettiva di uno Stato può essere impattata da molteplici fattori, tra i quali come meglio specificato infra la possibilità per le imprese di accedere a specifici incentivi di natura agevolativa volti a ridurre il carico impositivo sui propri redditi imponibili.

L’impatto degli incentivi fiscali sul calcolo dell’effective tax rate

In linea generale, il livello di tassazione effettiva di gruppo operante in una specifica giurisdizione si determina quale rapporto costituito:

– (al numeratore) dalla somma delle imposte assolte da ogni entità giuridica ivi residente e

– (al denominatore) dal reddito netto consolidato (Net GloBe Income).

Tralasciando le modalità tecnico-normative di calcolo dell’ETR, mette conto porre l’attenzione, ai fini che qui ne occupano, su come una politica di incentivazione fiscale posta in essere da uno Stato possa impattare sulla determinazione di detto valore e, dunque, qualificare uno Stato in una “low-taxed jurisdiction”.

Ciò detto, in sede di calcolo dell’ETR occorre distinguere tra due diverse tipologie di agevolazioni fiscali:

(i) incentivi concessi sotto forma di variazioni negative alla base imponibile;

(ii) incentivi fiscali erogati attraverso crediti d’imposta.

Quanto agli incentivi fiscali di cui al punto sub. (i), gli stessi devono essere a loro volta distinti in incentivi che prevedono una riduzione del reddito imponibile di natura “permanente” e incentivi con effetto sulla base imponibile “temporaneo”; tra questi solo i primi avranno un effetto negativo sulla determinazione dell’ETR, incidendo negativamente sull’ammontare delle imposte da assolvere da parte del soggetto beneficiario.

Venendo, invece, agli incentivi fiscali concessi per mezzo di crediti di imposta, occorre allo stesso modo distinguere tra crediti “qualificati” e “non qualificati”, in ragione delle modalità e delle tempistiche legate al loro utilizzo. In linea generale:

– si considerano “qualificati” tutti i crediti fiscali che possono essere utilizzati in compensazione orizzontale, entro il termine di quattro periodi di imposta. Tali crediti, in coerenza con le GloBe rules, sono assimilati quali “fonti di reddito” in capo al soggetto beneficiario, da computare a concorrenza del Net Globe income e, dunque, con scarsa incidenza sul calcolo del rapporto ETR;

– diversamente, i crediti “non qualificati”, impattando direttamente sull’ammontare di imposte da versare da parte del soggetto beneficiario, andranno a ridurre proporzionalmente l’aliquota effettiva di tassazione, con il naturale portato che l’ottenimento di diversi incentivi di natura non qualificata potrebbe portare in extrema ratio all’abbattimento totale dell’aliquota impositiva.

Un esempio

Per semplicità espositiva, si faccia riferimento al seguente esempio numerico:

Incentivi/Crediti “non qualificati”

Incentivi/Crediti “qualificati”

Reddito netto

10.000

10.000

Agevolazione

1.000

1.000

Net Globe Income (B)

10.000

11.000

Aliquota nazionale

24%

24%

Imposta da versare pre-fruizione dell’agevolazione

2.400

2.400

Covered Tax Globe (A)

1.400

2.400

Effective Tax Rate (A/B)

14%

22%

Top-Up Tax

No

L’effetto di bonus R&S, bonus investimenti e nuovo Patent box

Dato questo quadro, passiamo ad analizzare come alcune delle principali agevolazioni attualmente previste dal nostro ordinamento possano in via potenziale impattare sul livello ETR domestico e, più in particolare, ponendo l’attenzione su:

– credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design (art. 1, commi 198-209, legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.);
– super-deduzione per i costi di ricerca e sviluppo (introdotta dall’art. 6D.L. n. 146/2021 – nuovo Patent box).

Ebbene, alla luce di quanto sopra, le prime due misure i cui benefici si sostanziano nella fruizione di crediti d’imposta in compensazione orizzontale possono considerarsi, coerentemente alle disposizioni GloBe rules, incentivi “qualificati” e – in quanto tali – con effetti limitati sul rapporto di calcolo ETR.

Diversamente, il nuovo Patent box – consistente in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali che si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuare ai fini IRES e IRAP a carattere permanente, impattante direttamente sul livello di imposizione effettiva dell’impresa produrrà i suoi effetti direttamente sul numeratore del rapporto di calcolo ETR, aumentandolo, con relative conseguenze negative su quest’ultimo.

In conclusione

Nel rispetto delle GloBe rules di prossima applicazione, il legislatore nazionale sarà chiamato a “costruire” una politica di incentivazione fiscale a favore delle imprese che tenga conto dei riflessi di ogni singola misura agevolativa sul livello di calcolo ETR domestico. Difatti, l’introduzione di misure con effetti di variazione in diminuzione permanenti sul livello impositivo dei redditi imponibili solo ed esclusivamente se fruite in via cumulativa – porterebbe il rischio di ridurre il livello effettivo di tassazione dello Stato al di sotto della soglia minima predefinita del 15% in capo alle imprese multinazionali, con la duplice conseguenza di qualificare una giurisdizione quale “a bassa tassazione” e provocare l’attivazione di una relativa Top-up Tax a favore di Paesi terzi, vanificando la ratio stessa dell’incentivo.

A questo specifico riguardo, nell’ottica di una migliore pianificazione fiscale, sarebbe opportuno prevedere una modalità di utilizzo delle misure agevolative attuali o di prossima emanazione che si sostanzi in una fruizione delle stesse sotto forma di credito d’imposta, in luogo di variazioni fiscali permanenti sul livello impositivo dei redditi. Difatti, l’ottenimento di incentivi esclusivamente di natura “qualificata” garantirebbe non solo di salvaguardare il rapporto ETR con effetti positivi sul livello di tassazione effettiva dello Stato ma permetterebbe soprattutto una migliore politica di pianificazione fiscale “a monte” a favore delle imprese che intendono investire e operare in uno specifico territorio.

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