In via di principio non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto, pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio unico e la carica di amministratore in società di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, in quanto in tal caso l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile stesso. Lo ha chiarito il CNDCEC con il pronto ordini n. 118 del 2024.
Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 118 del 2024 in tema di incompatibilità tra socio unico e amministratore unico di srl di gestione immobiliare.
I commercialisti hanno ricordato come l’art. 4, co. 2, del d.lgs. 139/2005 dispone che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l’incompatibilità è esclusa se tale attività è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione.
Tale disposizione definisce l’ambito applicativo della norma, delineando i limiti entro i quali l’esercizio per proprio conto (in nome proprio o altrui) di attività d’impresa è compatibile con l’esercizio della professione.
Ciò è confermato anche nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità allorché, in riferimento ai casi di esclusione previsti dal secondo comma dell’art. 4, si evidenzia che in presenza di tali casi “l’esercizio dell’attività d’impresa o l’assunzione della carica di amministratore sono da considerarsi compatibili”.
Per quanto riguarda la gestione patrimoniale immobiliare, le citate Note interpretative evidenziano che l’esclusione dell’incompatibilità è connessa alla natura dell’attività, che deve essere di “pura gestione”.
Pertanto, in via di principio non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto, pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio unico e la carica di amministratore in società di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, in quanto in tal caso l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile stesso.
In via generale, l’iscrizione nell’elenco speciale è possibile solo in presenza di valutata sussistenza di una causa di incompatibilità.
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