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Indicatori di anomalia: dall’UIF utili chiarimenti al mercato

Indicatori Di Anomalia: Dall’uif Utili Chiarimenti Al Mercato
Con provvedimento del 12 maggio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2023), l’Unità di informazione finanziaria UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia per il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo che accorpano in 34 punti gli indicatori contenuti in analoghi provvedimenti dettati per le singole categorie di soggetti destinatari (intermediari finanziari e bancari, altri operatori finanziari, liberi professionisti, prestatori di servizi di gioco e compro oro).

Resta chiaro, ma va detto a scanso di equivoci, che basta scorrere la lista degli indici per capire che non tutti vanno acriticamente “copiati” nei sistemi operativi dei soggetti citati, poiché molti sono tarati su operatività specifiche di taluni di essi.

Nella sua attività di prevenzione e, in qualche misura, contrasto al riciclaggio, la UIF si pone come interlocutore unico per queste fasi preliminari alle investigazioni. L’Authority riceve migliaia di richieste di collaborazione anche dalle omologhe estere, il tutto a comporre un quadro che, nonostante i facili detrattori e gli scettici disinformati, ci pone ai vertici del sistema europeo dell’antiriciclaggio.

Altra premessa che si coglie l’occasione di fare, ormai quasi retorica, è quella dell’irrilevanza di tali indicatori se non ci sono “concrete” prove (il termine è improprio, ma serve) dell’anomalia che si segnala. Ciò soprattutto quando, come assai opportunamente ripete l’Autorità, si sono avute giustificazioni dell’operatività da parte del cliente interessato oppure perché, per l’appunto, non si hanno ulteriori elementi di allarme sulle basi delle informazioni disponibili (tranquilli, non bisogna cercarle al di fuori della struttura segnalante!).

Non mi stancherò mai di ripetere, dopo aver partecipato fattivamente alla stesura delle norme primarie sulla materia, che l’aggettivo “sospette” andrebbe sostituito anche nella rubrica dell’art. 35, D.Lgs. n. 231/2007 seguendo proprio l’ottica e l’impostazione suggeritaci dalla UIF stessa, che è quella di non gravare gli operatori (purtroppo qualcuno l’ha presa sul serio!) di ansie da segnalazione, che stanno producendo una mole consistente di inutili appesantimenti burocratici da parte delle Autorità dedicate. E atteggiamenti discutibili nei confronti della clientela, verso la quale si nutre diffidenza alla minima ricorrenza di un indicatore presente nelle liste UIF o negli (utilissimi) schemi di anomalia via via emanati. Non comprendo ad esempio l’abuso, reiterato e diffuso, di comportamenti “minacciosi” nei confronti di coloro che esercitano il sacrosanto diritto (costituzionale e civilistico) di prelevare e versare contanti presso gli sportelli bancari (e dove, sennò?), a volte addirittura impedendolo (il Codice penale lo prevede come reato, in ogni caso, inoltre, in cui ci si “appropria indebitamente” di cose altrui). L’art. 4, comma 5, lettera d) delle Istruzioni in esame conferma peraltro tale impostazione.

Tre categorie di indicatori

Tre sono le sezioni in cui sono organizzati gli indicatori:

– comportamenti e caratteristiche dei soggetti cui è riferibile l’operatività sospetta;

– varie operatività ed evenienze che possono occorrere nel quotidiano;

– fattispecie potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo.

Meritano attenzione nuovi indicatori sul coinvolgimento diretto e indiretto di persone politicamente esposte, fermo rimanendo che la loro categoria non può essere “discriminata”, ma solo attenzionata particolarmente, in virtù giammai di tendenziale vocazione criminale, bensì del rischio di essere utilizzata per “avvicinamenti” da parte di chi voglia davvero riciclare.

Ripartita nelle tre sezioni si trova una messe consistente di indici che riguardano i crypto-assets, elementi che – data la diffusione ormai consistente – presentano criticità significative.

Le frodi fiscali e tributarie, anche in virtù di quanto successo (e possibile) con i contributi e sovvenzioni per le ristrutturazioni delle abitazioni ed uffici, e con la gestione del PNRR in corso, trovano una menzione più particolareggiata.

Tra le operatività un po’ più “singolari”, segnalo quelle sulle aste, sulle vendite di oggetti d’arte e preziosi, sulle imprese senza adeguata struttura economica e patrimoniale, sui titolari effettivi non facilmente identificabili, sulle compensazioni fiscali, sulle erogazioni liberali incongrue, sul crowdfunding (in crescita anche in Italia), sulle garanzie, sull’età dei titolari effettivi o legali rappresentanti delle società, sulle operazioni societarie straordinarie, sull’utilizzo anomalo dei conti di gioco, sull’operatività con imprese o intermediari finanziari siti in paesi non cooperativi.

Ancora, si torna sull’utilizzo, come soggetti principali ovvero interposti, di trust, fiduciarie o strutture analoghe. Qui sarebbe bene ricordare che non si crea una “presunzione di opacità”, ma che si deve guardare al concreto atteggiarsi dell’utilizzo dei veicoli societari (che, ricordo, sono regolamentati, anche nel nostro Paese), solo per il fatto che, obiettivamente, non sono di immediata percezione i loro titolari effettivi.

Ovvio, in conclusione, che trattasi di ipotesi, tutte, che l’UIF ha realmente verificato e trattato, e non di mere costruzioni teoriche.

Per quanto non previsto, comunque continua a vigere l’eventuale obbligo segnalatorio, perché l’esperienza potrebbe mostrare altre situazioni degne di nota.

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