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Individuazione delle operazioni sospette: quali sono gli indicatori di anomalia

Individuazione Delle Operazioni Sospette: Quali Sono Gli Indicatori Di Anomalia

La UIF ha pubblicato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette.

Si tratta di un Provvedimento che individua in un testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, sistematizza e aggiorna le operatività rilevanti con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva.

Gli indicatori di anomalia sono 34, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento.

Quali sono gli indicatori

Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l’operatività.

Gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività.

Gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Nella fase di applicazione i soggetti obbligati devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i subindici a essi applicabili.

Ai fini della selezione, gli organismi di autoregolamentazione possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi, nell’ambito delle attività di promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio.

Le associazioni rappresentative di altre categorie di destinatari del d.lgs. 231/2007 potranno comunque orientare questi ultimi nella attività di selezione.

In ogni caso i soggetti obbligati terranno conto delle eventuali indicazioni ricevute rapportandole alla concreta attività svolta.

Occorre evidenziare che l’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante; è infatti possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto. Inoltre, le fattispecie elencate non sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di una giustificazione.

In ogni caso, i soggetti obbligati sono stimolati ad ampliare il novero delle anomalie da considerare, in relazione alla concreta attività svolta e alla sua evoluzione nel tempo.

Tra l’altro il Provvedimento guida anche i soggetti obbligati nell’individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti. A tal fine è necessaria la ricorrenza di circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

Tra gli elementi di novità vi sono gli indicatori che riguardano il coinvolgimento diretto o indiretto di persone politicamente esposte nonché di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche. È altresì attribuita evidenza a elementi di anomalia connessi con l’utilizzo di crypto-assets, con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali.

Sub-indici specifici riguardano gli schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending).

Il Provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Per agevolare i soggetti obbligati nell’applicazione dei nuovi indicatori e sub-indici e nell’individuazione degli elementi di novità, sarà pubblicata una tavola di raccordo, consultabile sul sito web della UIF.

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