Infedele e omessa dichiarazione: patteggiamento solo dopo il versamento dell’imposta
- 22 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Per i reati tributari di infedele e omessa dichiarazione, l’accesso al rito premiale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti è vincolato all’effettivo e completo versamento dell’imposta evasa prima dell’apertura del dibattimento, se il pagamento avviene dopo che l’imputato abbia avuto conoscenza di attività di controllo nei suoi confronti. L’eventuale anticipazione del pagamento prima di tale evenienza costituirebbe invece una causa di non punibilità. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47287, depositata il 21 novembre 2019.
Un contribuente, in qualità di legale rappresentante di una società, veniva indagato per aver commesso il reato di omesso versamento IVA, in violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000.
Al termine delle indagini, ritenuta provata la colpevolezza dell’imputato si apriva a suo carico un procedimento penale, nelle cui more entro i termini prescritti, la difesa richiedeva e otteneva l’accesso al rito premiale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all’art. 444 c.p.p. e ss., senza aver provveduto al pagamento dell’imposta. Il Tribunale competente, quindi, concludeva il primo grado di giudizio con l’applicazione della pena concordata con la pubblica accusa, ridotta per il rito, con contestuale riconoscimento dei benefici di legge. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale proponeva ricorso in Cassazione, per denunciare l’illegittima applicazione del rito speciale alla luce dell’assenza dei requisiti di accesso individuati dall’art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000.
La decisione
Con la sentenza n. 47287 depositata il 21 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore Generale. In particolare, i giudici di legittimità – richiamando il testo dell’art. 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000, chiariscono che per i reati dichiarativi (articoli 4 e 5 del decreto in esame), l’accesso al rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti deve ritenersi ammissibile solo quando i debiti tributari sono stati comunque estinti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Il pagamento effettuato entro tale termine, continuano i giudici di legittimità, non costituisce una causa di non punibilità, come di fatto avviene per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater) per i quali si assisterebbe all’estinzione per la mancanza dell’elemento oggettivo del reato con conseguente assoluzione dell’imputato.
Diversamente, il versamento delle imposte di cui ai reati dichiarativi diventerà una causa di non punibilità solo se eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, a un’ulteriore condizione, ossia quella di essere intervenuto prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Quindi, conclude la Corte, per i predetti reati l’accesso al rito premiale è subordinato, a differenza degli omessi versamenti, al pagamento dell’imposta evasa.
Da qui l’accoglimento del ricorso.
A cura della Redazione
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Cassazione penale, sez. III, sentenza 21/11/2019. n. 47287