In particolare, il contribuente deve conservare presso di sé la copia della dichiarazione e della ricevuta di presentazione, apponendo la propria sottoscrizione.
L’intermediario telematico sottoscrive l’impegno alla presentazione della dichiarazione, e conserva copia delle dichiarazioni trasmesse.
Per quanto tempo conservare i documenti fiscali?
Cosa succede in caso di cessazione dell’attività?
Sin dall’inizio della telematica era stato posto il problema del professionista che intendesse cessare l’attività prima di questo termine, senza aver conferito il proprio studio in un’altra organizzazione. Pensiamo anche il caso – purtroppo capita – che questo soggetto venga a mancare o che comunque non intenda proseguire l’attività. Dove vanno questi archivi?
Si era spesso evocato il confronto con l’archivio notarile, dove però si depositano gli atti alla cessazione dell’attività di questo pubblico ufficiale, in quanto possono essere consultati a tempo indeterminato.
Qui il tempo residuo dopo la cessazione dell’attività è a scalare, in funzione della data di presentazione della dichiarazione. Cioè parlando dei cinque anni, una dichiarazione di quattro anni fa deve essere conservata ancora per un anno, quella di tre anni ancora per due, e così via.
Considerando inoltre che dai documenti di prassi la dichiarazione con la sottoscrizione del cliente deve essere da lui conservata, e che quanto trasmesso dall’intermediario è identicamente presente nella banca dati dell’amministrazione finanziaria, ci si può chiedere quale ulteriore utilità possa avere questa conservazione presso l’intermediario, peraltro attuabile in forma sostitutiva con le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Cosa dispone il decreto attuativo della delega fiscale?
Il professionista entro i 60 giorni da questa data avvisa il contribuente con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che la comunicazione della cessazione dell’incarico, con un apposito emanando modello di variazione, sarà fatta dal depositario.
A decorrere da questa comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.
Resta comunque il problema di dove spedire i documenti se il cliente è diventato irreperibile.
Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili 1. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.”. |