Con la risposta a interpello n. 104 del 13 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sugli investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani.
I fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.
In altri termini, l’investimento “indiretto” effettuato tramite veicoli societari nel fondo immobiliare italiano è stato ritenuto valido ai fini del regime di esenzione in virtù della detenzione totalitaria del veicolo da parte dei soggetti esteri.
Non sono soggetti a ritenuta alla fonte i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di fondi istituiti in Paesi white list ancorché costituiti con la forma giuridica di partnership in un fondo immobiliare italiano, qualora le finalità di investimento siano del tutto analoghe a quelle che contraddistinguono i fondi comuni di investimento italiani e sempreché gli stessi siano soggetti a vigilanza prudenziale.