Investimenti in beni strumentali nuovi: il significato di imprese operanti in concessione e a tariffa
- 24 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 14 del 24 gennaio 2024 in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Il comma 1053 della legge n. 178 del 2020 stabilisce espressamente che sono esclusi dall’ambito oggettivo del Credito d’imposta 4.0 i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Non v’è dubbio che l’esclusione dalla fruizione del credito d’imposta in parola operi al ricorrere (congiunto) di tutte le condizioni ivi indicate.
Pertanto, posto che la concreta individuazione del settore in cui opera la Società e dell’attività da questa svolta costituiscono valutazioni di fatto escluse dall’area di operatività dell’istituto dell’interpello, per quanto riguarda lo specifico quesito formulato nell’istanza (sulla necessità che, ai fini dell’esclusione prevista dal comma 1053, il soggetto interessato operi esclusivamente nell’unico settore definito come della «raccolta e smaltimento dei rifiuti»), non si condivide la posizione interpretativa espressa dalla Società.
Dalla modalità con le quali è formulata l’elencazione dei settori economici interessati dall’esclusione dal Credito d’imposta 4.0 prevista dall’ultima parte del comma 1053 (ossia, i c.d. settori regolamentati) e dal tenore letterale dell’intera disposizione in esame, non si desume che il legislatore abbia inteso ricondurre a un unico settore le attività di ”raccolta” e di ”smaltimento” dei rifiuti (separatamente definite sulla base della legislazione di settore), al fine (specifico) di limitare l’esclusione prevista dal comma 1053 esclusivamente ai soggetti che esercitano entrambe le attività.
L’intento del legislatore, tramite la formulazione dell’elencazione dei settori di attività contenuta nel comma 1053, appare quello di ritenere che l’operare nell’ambito di uno dei predetti settori ovvero di svolgere anche solo una delle attività ivi indicate comporti al ricorrere naturalmente delle altre condizioni richieste dal comma 1053 l’esclusione dalla fruizione del Credito d’imposta 4.0.
Pertanto, la circostanza che la Società svolga esclusivamente l’attività di ”smaltimento” dei rifiuti (e non anche quella di ”raccolta” degli stessi) non è ostativa alla possibilità che la stessa Società al ricorrere delle altre condizioni di legge sia esclusa dalla fruizione del credito d’imposta in parola.
Nel principio di diritto n. 7 del 2023 è stato chiarito che al riguardo, giova evidenziare che il riferimento testuale alle imprese operanti ”in concessione” e ”a tariffa” va interpretato tenendo conto dell’evoluzione nel tempo delle modalità di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici ai privati. Per identificare il perimetro delle suddette ”imprese operanti in concessione e a tariffa” nei settori menzionati nel citato comma 1053, pertanto, occorre valorizzare la ratio dell’agevolazione e non solo il tenore letterale della norma. La finalità del credito qui in esame è quella di incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l’impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi. Pertanto, coerentemente alla suddetta ratio e alle norme che rilevano ai fini in esame, non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta le imprese ”concessionarie” (in senso lato) dei servizi di cui al comma 1053 quando:
–l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente?
-sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
Si deve precisare che, ai fini di quanto sopra, le due circostanze sopra richiamate devono ricorrere congiuntamente.
Pertanto, in via di principio, si ritiene che l’effettuazione di investimenti (come quelli effettuati dalla Società in relazione all’attività concernente lo smaltimento dei rifiuti speciali) non obbligatori e relativi a un’attività il cui corrispettivo ottenuto dal concessionario non sia in alcun modo costituito da un prezzo fissato dall’ente concedente o regolamentato (ma determinato a seguito di ”libera trattativa” tra le parti e in ”completa autonomia”) non integra i presupposti per la sussistenza di ”imprese operanti in concessione e a tariffa” come richiesto dal comma 1053.
Il principio di diritto n. 7 del 2023 chiarisce che, per identificare il perimetro delle suddette «imprese operanti in concessione e a tariffa» nei settori menzionati nel citato comma 1053, occorre, da un lato, che gli investimenti effettuati costituiscano un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente e, da un altro lato, che siano «previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi».