Investimenti in start–up e Pmi: cosa succede in caso di decadenza dall’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 390 del 13 luglio 2023 in tema di detrazioni per investimenti in start–up e Pmi innovative e ipotesi di decadenza.

L’articolo 29, comma 1 del DL n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start­up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start­up innovative.

Il successivo comma 7­bis, ha disposto, a decorrere dall’anno 2017, l’aumento al 30 per cento dell’aliquota della detrazione.

L’articolo 4, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che la disposizione di cui al citato articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 si applica anche agli investimenti in piccole e medie imprese innovative (”Pmi innovative”) nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.

Successivamente, l’articolo 38 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto, ai commi 7 e 8, l’introduzione di una detrazione maggiorata per le persone fisiche, pari al 50 per cento dell’importo investito in start­up e Pmi innovative, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

Detta detrazione maggiorata è disciplinata dall’articolo 29­bis del decreto legge n. 179 del 2012 (per le start­up innovative) e dal comma 9­ter dell’articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015 (per le Pmi innovative).

Le detrazioni di cui agli articoli 29 e 29­bis del DL n. 179 del 2012, e dall’articolo 4, comma 9­ter, del DL n. 3 del 2015, possono essere fruite a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni? l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Le modalità di attuazione delle misure agevolative sono attualmente stabilite dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 7 maggio 2019 (in merito alla disciplina di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012? il decreto ha sostituito il precedente decreto interministeriale del 25 febbraio 2016) e del 28 dicembre 2020 (in merito alla disciplina degli incentivi fiscali in regime de minimis).

Entrambi i decreti interministeriali disciplinano la decadenza dal diritto alla fruizione dell’agevolazione, che interviene al verificarsi di specifici eventi prima di un periodo minimo di detenzione dell’investimento effettuato (c.d. holding period).

Nel merito, l’articolo 6 del decreto del 7 maggio 2019 e l’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2020, identici nella formulazione, stabiliscono al comma 1, che il diritto all’agevolazione «decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:

-la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote?

-la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start­up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start­up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione?

-il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, comma 1 (il decreto del 28 dicembre 2020 fa richiamo all’articolo 7, comma 7, lettera a) ed e).

Sulla base della previsione di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del 7 maggio 2019 e all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto 28 dicembre 2020, non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir? in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l’investimento agevolato da parte del dante causa.

L’articolo 6 del decreto del 7 maggio 2019 e l’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2020 prevedono, entrambi al comma 4, che nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell’incentivo, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relative versamento è effettuato entro il termine peril versamento a saldo dell’imposta sulreddito delle persone fisiche.

In relazione alla decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione, la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E, relativa a un regime agevolato del tutto simile, ha chiarito, in via generale, che il principio sotteso all’individuazione delle diverse cause che comportano la decadenza dal diritto a fruire delle agevolazioni deriva dalla necessità di dare all’investimento effettuato un periodo minimo di durata. Questa impostazione è peraltro coerente con l’autorizzazione comunitaria cui è stato sottoposto il regime agevolato, e che pertanto, il diritto alle agevolazioni fiscali decade se prima del decorso di detto periodo minimo si verificano le circostanze richiamate dalla norma.

Con riguardo alle cause che espressamente non comportano decadenza, la citata circolare n. 16/E del 2014 ha chiarito che, nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito e per effetto di operazioni straordinarie, deve continuare a essere verificato il rispetto della condizione relativa al mantenimento delle partecipazioni per un periodo di tempo minimo.

In tali casi, chiarisce la circolare, ai fini della verifica del rispetto della condizione in argomento, rileva quale data iniziale quella in cui il dante causa ha effettuato l’investimento. Tale condizione, invece, non deve essere verificata nel caso di trasferimenti mortis causa, atteso che gli stessi non hanno natura di atti volontari.

Il descritto quadro normativo e di prassi, pertanto, evidenzia che, in generale, la decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione opera in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla volontà dell’investitore, l’investimento non si protrae per almeno un triennio in capo allo stesso investitore, ad eccezione di ipotesi, tassativamente previste, in cui il rispetto della condizione relativa all’holding period non è richiesto (come in caso di trasferimento mortis causa) oppure va verificato avendo a riguardo la data in cui il dante causa dell’investitore ha effettuato l’investimento (come in caso di trasferimento di azioni per atto a titolo gratuito o per effetto di operazioni straordinarie).

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 6 del decreto ministeriale del 7 maggio 2019 e 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2020, nel periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, il contribuente dovrà incrementare l’imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni effettivamente fruite, aumentata degli interessi legali.

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