Investimenti effettuati nel 2021
– per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
– per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d’imposta è ulteriormente elevata al 15%.
Le aliquote soprariportate si applicano anche agli investimenti “ordinati” entro il 31 dicembre 2021 con accettazione del venditore e per i quali sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuando poi l’investimento entro il 30 giugno 2022.
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2022 (senza “prenotazione”), invece, l’aliquota del credito d’imposta scende al 6%, fermi restando i suddetti limiti.
La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l’effettuazione degli investimenti “ordinati” entro il 31 dicembre 2021 concedendo la possibilità di beneficiare della misura maggiore del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla legge di Bilancio 2021.
– al comma 1054, le parole “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite da “ovvero entro il 31 dicembre 2022” per i beni materiali e immateriali “ordinari”;
– al comma 1056, le parole “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite da “ovvero entro il 31 dicembre 2022” per i beni materiali “4.0”.
Nella sostanza, è stato prorogato il termine di effettuazione degli investimenti “ordinati” entro il 31 dicembre 2021 dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022: questa proroga consente di mantenere la misura del credito d’imposta prevista per gli investimenti in beni strumentali 2021 anche per gli investimenti “ordinati” e “accettati” con pagamento di un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2021 che verranno effettuati entro il 2022 (la proroga differisce il termine originario del 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022).
Come compilare la dichiarazione modello Redditi
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi era necessario, in presenza dell’investimento “ordinato” nel 2021 inserire nel quadro RU del periodo di competenza i dati relativi a tale investimento sia in termini di potenziale credito nel rigo RU5 sia nel rigo RU140 in quanto investimento “prenotato” nel 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nelle istruzioni del modello Redditi 2022, nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento del citato modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si era proceduto all’ordine vincolante ed era stato versato l’acconto del 20%. Il corrispondente credito d’imposta, sebbene non ancora utilizzabile nel citato periodo d’imposta, andava comunque indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
Nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
La descritta modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.
Investimenti effettuati nel 2020 con interconnessione nel 2022
Come compilare la dichiarazione modello Redditi