Con istanza di interpello è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate chiede, ai fini dell’individuazione del regime tributario applicabile, di chiarire se gli strumenti “convertendi” abbiano una remunerazione totalmente correlata, nell’ an e nel quantum, ai risultati economici della società emittente ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del TUIR, così da ricondurli fiscalmente nel novero dei titoli similari alle azioni.
In dettaglio, vengono chiesti chiarimenti riguardo al trattamento fiscale delle operazioni di investimento programmate nel Piano di Investimento e, in particolare, in merito al corretto inquadramento fiscale degli accordi di investimento “convertendi” e al loro conseguente trattamento impositivo ai fini della fiscalità diretta e nelle distinte fasi:
a) in capo alla Target, (i) apporto iniziale, (ii) attribuzione delle quote di partecipazione in caso di Conversione ovvero (iii) definitiva acquisizione delle risorse immesse in caso di mancata Conversione;
b) in capo agli investitori, (i) apporto iniziale, (ii) Conversione in quote di partecipazione, (iii) svalutazione e/o rivalutazione dello strumento ovvero (iv) suo stralcio definitivo, nonché (v) cessione delle quote di partecipazione acquisite per effetto della Conversione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nella sintesi n. 1 del 25 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate rileva che l’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano:
(i) similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 44 TUIR, ovvero
(ii) similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. c) del medesimo comma 2.
L’art. 5del D.M. sopra menzionato ha, pertanto, introdotto una deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR, in virtù del quale il trattamento fiscale degli strumenti finanziari partecipativi va determinato unicamente in base ai criteri di qualificazione e classificazione previsti dal TUIR, a prescindere dal relativo trattamento contabile.
La previsione, originariamente applicabile soltanto ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio (cc.dd. soggetti “IAS-adopter”), è stata estesa quindi anche alle imprese che si conformano ai principi contabili nazionali (cc.dd. soggetti “OIC-adopter”), quali sono nella fattispecie gli investitori (NewCo) e la Target. Pertanto, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento fiscale degli accordi di investimento “convertendi” alla base della presente istanza, occorre anzitutto esaminare i criteri di classificazione e qualificazione fiscali stabiliti dal Testo Unico.
Dal quadro normativo emerge che gli strumenti finanziari partecipativi sono da assimilare alle azioni laddove abbiano una remunerazione totalmente correlata ai risultati economici della società emittente. In particolare ai fini dell’assimilabilità alle azioni tale connessione con i risultati dell’emittente deve riguardare sia l’an che il quantum delle somme o dei proventi corrisposti ai sottoscrittori a titolo di remunerazione dell’investimento.
La partecipazione immediata alle perdite e prospettica agli utili della società emittente esprime chiaramente la natura partecipativa degli strumenti “convertendi” e, dunque, la loro assimilabilità alle azioni ai fini dell’individuazione del regime tributario applicabile. E questo è tanto più evidente quando gli accordi di investimento determinano una piena esposizione dell’investitore al rischio di perdita del capitale investito, non prevedendo alcun diritto al rimborso dell’apporto versato e con una previsione di partecipazione agli utili individuata esclusivamente una volta che il sottoscrittore avrà acquisito la qualifica di socio per effetto della Conversione.
Inoltre emerge che l’apporto eseguito dal sottoscrittore degli strumenti “convertendi” non ha altra prospettiva all’infuori dell’acquisizione della qualità di socio dell’emittente. Tale apporto ha, dunque, natura di capitale di rischio, erogato a fronte dell’aspettativa di avere accesso ai risultati positivi generati in seguito dalla Target. Gli accordi di investimento nascono, infatti, con la finalità di effettuare la Conversione e sono strumentali alla creazione del rapporto sociale (che si perfeziona dopo un certo tempo). Dunque, l’unica forma di remunerazione prevista per l’investitore è il dividendo una volta assunta la qualità di socio.
L’assimilazione degli accordi di investimento alle azioni in base all’articolo 44 del TUIR comporta il seguente trattamento fiscale:
– in capo alla Target, l’incasso delle somme di denaro messe a disposizione degli investitori non ha un effetto reddituale, atteso che si tratta nella sostanza di un apporto, come si evince anche dalla rilevazione contabile che fa emergere nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio la riserva “targata” in contropartita del denaro ricevuto (articolo 88, comma 4 del TUIR);
– in capo agli investitori, gli accordi “convertendi”, che trovano contabilmente collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie (nell’ambito della voce “altri titoli”), rappresentano un investimento destinato a essere durevolmente mantenuto nel patrimonio aziendale dell’investitore.
A cura della Redazione