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Investment management exemption: in consultazione il provvedimento sulle linee guida per l’attuazione delle modifiche

Investment Management Exemption: In Consultazione Il Provvedimento Sulle Linee Guida Per L’attuazione Delle Modifiche

Con comunicato stampa del 20 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile in consultazione una bozza di provvedimento per l’individuazione delle linee guida per l’applicazione alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Condizione prevista dall’articolo 162, comma 7-quater lettera d), del TUIR.

I soggetti interessati hanno tempo fino al 3 novembre 2023 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. Lo scopo della consultazione è permettere alle Entrate di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva del provvedimento.

La legge di bilancio per il 2023 ha modificato l’articolo 162 del TUIR introducendo una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per suo conto, l’attività di gestione degli investimenti.

Una delle condizioni previste dal legislatore è che il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In tale contesto, il comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del TUIR, assegna all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento, le linee guida per l’applicazione a tale remunerazione dell’articolo 110, comma 7, del TUIR.

Il nuovo provvedimento, dopo aver richiamato i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e i relativi criteri di applicabilità descritti nelle Linee guida OCSE e nel decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, individua, prevedendo deroghe e disposizioni di chiusura, i metodi più appropriati, distinguendo per tipologia di servizi, per l’applicazione del principio di libera concorrenza.

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