IRES e IRAP 2023: le novità in una circolare di Assonime
- 26 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Assonime ha emanato la circolare n. 19 del 26 giugno 2023, avente ad oggetto la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2023 e i relativi versamenti.
Nello specifico la circolare specifica quelle che sono le innovazioni normative in tema di determinazione dell’IRES e dell’IRAP del 2022, analizzando inoltre i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate rilebati ai fini IRES e IRAP.
La circolare fa riferimento, tra l’altro, alla disciplina della retrodatazione contabile della fusione e gli effetti sulla base ACE, il limite del patrimonio netto per il riporto delle posizione fiscali soggettive in caso di fusion, il monitoraggio ai fini dell’applicazione del regime CFC.
Presentazione dichiarazione REDDITI 2023 – SC e IRAP 2023
Le società di capitali dagli enti commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato e dalle società ed enti non residenti che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione utilizzano il modello REDDITI 2023-SC per la dichiarazione ai fini IRES dei redditi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui i periodi di imposta siano stati chiusi anteriormente al 31 dicembre 2022, la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello Redditi 2022-SC, approvato nel corso del 2022.
Quanto all’IRAP, occorre utilizzare il modello IRAP-2023 compilando anche i quadri che in funzione delle differenti caratteristiche soggettive sono riservati ai fini della determinazione della base imponibile del tributo.
Quanto alla modalità di presentazione i soggetti IRES devono presentare le dichiarazioni fiscali all’Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, nello specifico la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedura telematica all’Agenzia delle entrate.
La norma dispone che il termine finale di presentazione dei modelli di dichiarazione REDDITI e IRAP scade l’ultimo giorno dell’undicesimo giorno successivo a quello della chiusura del periodo. Quindi il termine, in assenza di diverse indicazioni, scade il 30 novembre del periodo d’imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione e, cioè, il 30 novembre 2023.
Novità e criticità
Quanto alla retrodatazione contabile della fusione e gli effetti sulla base ACE, è stato evidenziato che l’Agenzia delle entrate ha ammesso che il dividendo incassato dall’incorporante possa concorrere alla formazione della base ACE a partire dal 2020, pur non essendo ricompreso nell’utile accantonato a riserva.
In tema di limite del patrimonio netto per il riporto delle posizioni fiscali soggettive in caso di fusione, è stato evidenziato dall’Agenzia delle Entrate che il patrimonio netto di riferimento è quello risultante dal bilancio relative all’esercizio precedente a quello in cui si perfeziona la fusione e, cioè, il bilancio relativo all’esercizio N-1 il quale “attestava” un’entità patrimonio netto capiente per il riporto integrale delle perdite.
Il versamento delle imposte
Quanto al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni la normativa non ha subito mutamenti sostanziali rispetto al precedente periodo d’imposta.
Quindi i termini ordinari per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRES e IRAP scadono l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.