Nella bozza di legge di Bilancio 2025 sono tante le novità che riguardano la tassazione delle persone fisiche. Tra queste si segnala la norma che conferma le tre aliquote (23%, 35% e 43%) e i relativi scaglioni di reddito in vigore nel 2024. Si tratta, almeno nelle intenzioni del Legislatore fiscale, di una situazione temporanea in vista di una ulteriore riduzione del carico fiscale IRPEF se le risorse derivanti dalle entrate tributarie, specie quelle del concordato preventivo biennale, lo permetteranno.
Si tratta di un obiettivo a dire il vero molto ambizioso e difficilmente raggiungibile.
Ma siccome i numeri relativi all’adesione saranno disponibili non prima della fine dell’anno, nel frattempo è partito l’iter di approvazione della manovra di bilancio. Ed è proprio nella bozza della legge di Bilancio 2025 che è stata inserita una norma che potrebbe risultare interlocutoria, con la quale si stabiliscono le aliquote e gli scaglioni IRPEF a partire dal 1° gennaio 2025.
In attesa che si decida finalmente di tagliare le aliquote, proviamo ad approfondire queste norme in arrivo, facendo anche qualche proiezione di calcolo.
Aliquote IRPEF 2025
In base a quanto scritto nella bozza di legge di Bilancio, dal periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.
Le regole di calcolo, come detto, sono quelle consuete.
Esempio
Si supponga il caso di una persona fisica che, per il periodo d’imposta 2025, abbia percepito un reddito imponibile pari a 35.870 euro.
Il calcolo dell’IRPEF lorda avverrà nel seguente modo:
– su 28.000 euro si applica l’aliquota del 23%;
– da 28.000 a 35.870 euro (quindi su 7.870 euro) si applica l’aliquota del 35%.
Quindi l’IRPEF lorda sarà:
(28.000 x 23%) + (7.870 x 35%) = 6.440,00 + 2.754,50 = 9.194,50 euro
Restano confermate le attuali regole sulla no tax area. Pertanto, l’IRPEF non è dovuta qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro (limite riferito all’intero anno), redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Di conseguenza:
– non sono dovute neppure le relative addizionali IRPEF regionale e comunale;
– non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi (sempreché il contribuente non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili).
Inoltre, l’IRPEF non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro.
Trattamento integrativo
Per quanto riguarda il trattamento integrativo, anche in questo caso, dovrebbero essere confermate le attuali regole, come introdotte dalla manovra di bilancio dello scorso anno.
Si ricorda che i sostituti d’imposta riconoscono il trattamento integrativo senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari dovendo determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
A tal fine, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.
Resta inteso che il sostituto d’imposta non procede all’erogazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta.
Addizionali regionali e comunali
Un’ultima annotazione va fatta alle addizionali IRPEF.
Nella bozza della legge di Bilancio, infatti, sono presenti due norme con le quali, al fine di garantire la coerenza della disciplina delle addizionali con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2025, sia per le regioni che per i comuni, è differito al 15 aprile 2025.
Nel caso in cui le regioni non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Inoltre, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale comunale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2025).
Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15 aprile 2025.
Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera o non la trasmettono nei termini, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale comunale IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
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