ISA 2023: pronti 175 modelli per la comunicazione dei dati
- 24 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Tutto pronto per contribuenti e intermediari per l’utilizzo dei modelli ISA. L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 24 febbraio 2023 ha approvato 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli ISA, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.
Cosa sono gli ISA
Gli ISA sono uno strumento di compliance volto a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.
In particolare, il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10.
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti diversi benefici.
I modelli ISA
Il comma 4 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
Pertanto, con il nuovo provvedimento sono stati approvati i 175 modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e della loro successiva evoluzione.
I modelli, approvati con il provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.
Inoltre, il provvedimento definisce la modalità per la “Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa”, e le “Modalità per la trasmissione dei dati”.
Infatti, i modelli ISA approvati sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Chi presenta il modello ISA
Il modello è presentato dai soggetti che applicano gli ISA, ossia gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA, e, inoltre, dai contribuenti interessati da alcune specifiche cause di esclusione; si tratta, in particolare, dei:
– contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
– soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;
Ai fini dell’individuazione dell’ISA da applicare in relazione all’”attività prevalente”, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA.
Nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell’attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA.
I contribuenti tenuti a presentare il modello ISA barrano la casella “ISA” presente sulla prima pagina del modello REDDITI 2023 e lo inviano all’Agenzia delle entrate in via telematica insieme a quest’ultimo.
Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L’Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.
Compilazione del modello ISA
Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile.
Per compilare correttamente i modelli occorre tenere presente che:
– i dati contabili ed extracontabili contenuti nel modello ISA sono comunicati con riferimento all’intera attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata dal contribuente;
– le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta (solo tali contribuenti barrano la casella “periodo di imposta diverso da 12 mesi” e indicano i “mesi di attività nel corso del periodo di imposta”);
– i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali sono comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell’ISA applicabile) senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o H sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell’ISA applicabile).
I valori delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali devono essere indicati nel quadro F, indipendentemente dal regime fiscale adottato. In particolare, i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata ovvero quelli che, in periodi d’imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (es. “regime forfettario agevolato” o quello dei “minimi”), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta. Tali voci dovranno essere indicate al netto dell’IVA esposta in fattura;
– il riferimento alle spese sostenute, contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito. Per alcuni ISA è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d’impresa) sia il quadro H (attività in forma di lavoro autonomo);
– la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni, che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dalla normativa sul patent box devono essere indicate in maniera indistinta all’interno del quadro F;
– come evidenziato nelle istruzioni al quadro F – Dati contabili, nel campo del reddito (o perdita) d’impresa, l’importo deve coincidere con il reddito d’impresa lordo (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Redditi, indipendentemente dalla risultante della differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro F e rilevanti ai fini fiscali.
Asseverazione
I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l’asseverazione dei dati che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili. L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.