ISA 2023, tra conferme e novità dei criteri di accesso al regime premiale

ISA 2023, pronte le istruzioni per l’applicazione dei benefici premiali. Con provvedimento n. 140005/2023 del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

Il documento individua e analizza i criteri di accesso al regime premiale dello scorso anno e stabilisce che il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.

ISA: quali sono i benefici premiali

Il D.L. n. 50/2017 ha previsto uno specifico regime premiale per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA.

In particolare, l’art. 9-bis del decreto citato prevede:

– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

– l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

– l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

– l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

– l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

– l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I benefici previsti nei primi due punti, con riferimento all’IVA, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Le condizioni per l’accesso al regime premiale

Il provvedimento 27 aprile 2023 disciplina, per il periodo d’imposta 2022, le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici appena descritti.

Primo beneficio

L’accesso al regime premiale è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

– alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2023;

– alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024;

– alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2022.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

Secondo beneficio

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2023, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui. Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

Terzo beneficio

Tenuto conto che l’art. 9, D.L. n. 73/2022 ha abrogato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del D.L. n. 138/2011 in materia di società in perdita sistematica, l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, o ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Quarto beneficio

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Quinto beneficio

I termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2022 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Sesto beneficio

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2022, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Per accedere ai benefici è inoltre necessario che:

– nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;

– nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

L’individuazione della soglie di accesso ai benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2021, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità.

Al fine di far accedere ai benefici premiali terzo quarto e quinto, sopra richiamati, particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola.

Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, sono stati confermati alcuni benefici ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a 0,5, per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di esperti con nota inviata il 18 aprile 2023.

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